Introduzione
Le microplastiche rappresentano una delle sfide ambientali più complesse e dibattute degli ultimi anni. Piccole ma persistenti, queste particelle di plastica inferiori a 5 millimetri sono state individuate ovunque: nei mari, nei suoli, nell’acqua potabile e perfino nell’aria che respiriamo. Ma ciò che pochi sanno è che molte microplastiche non si formano solo per degradazione dei rifiuti plastici più grandi: alcune sono aggiunte intenzionalmente a prodotti di uso quotidiano come cosmetici, detergenti e vernici.
È proprio su queste microplastiche aggiunte intenzionalmente che l’Unione Europea ha deciso di intervenire con una regolamentazione specifica, volta a limitarne la diffusione e l’impatto sull’ambiente. Il Regolamento (UE) 2023/2055, pubblicato il 25 settembre 2023, modifica l’Allegato XVII del Regolamento REACH introducendo restrizioni mirate all’uso di microplastiche in diverse categorie di prodotti.
Per molte aziende, questa rappresenta una svolta significativa. Chi formula, produce, importa o distribuisce prodotti contenenti microplastiche — anche in piccolissime quantità — si trova ora davanti a nuove responsabilità. La norma, infatti, prevede divieti graduali, con scadenze differenziate in base alla tipologia di prodotto, all’uso previsto e alla disponibilità di alternative.
Se da un lato la nuova regolamentazione nasce da una chiara esigenza ambientale, dall’altro impone una rivisitazione delle formule e dei processi produttivi, oltre a richiedere una valutazione dettagliata delle materie prime. In molti casi, è necessario anche aggiornare la documentazione tecnica (es. schede di sicurezza), rivedere l’etichettatura e informare correttamente i clienti lungo la catena di fornitura.
Questa guida è pensata per aiutarti a capire:
- Che cosa sono le microplastiche secondo la definizione normativa,
- Quali sono le fonti principali e i prodotti interessati,
- Come funziona il regolamento REACH aggiornato e cosa prevede il Regolamento (UE) 2023/2055,
- Quali sono le scadenze e gli obblighi per i diversi settori,
- Cosa fare, in concreto, per adeguarsi ed evitare rischi di non conformità.
Che tu operi nel settore cosmetico, nei prodotti per la pulizia, nei trattamenti per superfici o in altri ambiti industriali, comprendere e anticipare gli impatti di questa normativa è oggi più che mai una leva strategica: per tutelare l’ambiente, certo, ma anche per garantire la conformità dei tuoi prodotti e la competitività della tua azienda sul mercato europeo.
Cosa sono le microplastiche?
L’inquinamento da plastica è da anni al centro del dibattito internazionale. Quando si parla di plastica nei mari, l’immaginario collettivo richiama bottiglie galleggianti, sacchetti abbandonati o reti da pesca. Tuttavia, una forma di inquinamento ancora più insidiosa e meno visibile è rappresentata dalle microplastiche.
Con questo termine si indicano comunemente particelle solide di plastica di dimensioni inferiori a 5 millimetri, spesso invisibili a occhio nudo. Non si dissolvono in acqua, non sono biodegradabili e resistono per decenni nell’ambiente. Proprio per la loro microscopica dimensione, sfuggono ai sistemi di trattamento delle acque reflue e finiscono direttamente nei fiumi e negli oceani, dove possono permanere per oltre un secolo.
Le microplastiche si accumulano negli ecosistemi acquatici e possono essere ingerite da pesci e altri organismi marini, entrando così nella catena alimentare. Il rischio non è solo ambientale: frammenti di plastica sono stati rinvenuti anche in alimenti, acqua potabile e persino nell’organismo umano.
Ma che cosa sono, esattamente, le microplastiche? Sebbene non esista ancora una definizione condivisa a livello globale, in Europa è stato compiuto un passo importante con l’adozione del Regolamento (UE) 2023/2055, che introduce una definizione tecnica e giuridica nell’ambito del regolamento REACH.
Secondo il regolamento, si definiscono microplastiche le particelle polimeriche sintetiche
- con dimensioni comprese tra 1 micrometro (1 μm) e 5 millimetri (5 mm),
- che siano insolubili in acqua e non biodegradabili.
La norma specifica, inoltre, che queste particelle possono essere aggiunte intenzionalmente a una vasta gamma di prodotti — dai cosmetici ai detergenti, dalle vernici ai fertilizzanti — per svolgere funzioni tecniche come abrasività, effetto esfoliante, viscosità, o semplicemente come agenti di riempimento.
Oltre la definizione, sono definiti criteri precisi su:
- Metodi d’uso e di rilascio nell’ambiente durante l’intero ciclo di vita;
- Requisiti di etichettatura, istruzioni per l’uso e comunicazione ai clienti B2B.
Comprendere queste definizioni è essenziale per tutte le aziende che producono, formulano o immettono sul mercato prodotti chimici o cosmetici: dalla conformità normativa dipendono oggi non solo la sostenibilità ambientale, ma anche l’accesso al mercato europeo.
Da dove vengono le microplastiche che inquinano il nostro ambiente?
Le microplastiche possono avere origini molto diverse. Oltre a quelle aggiunte intenzionalmentein prodotti come cosmetici e detergenti, una parte significativa deriva dalla frammentazione di oggetti plastici più grandi, che non vengono smaltiti correttamente e si degradano lentamente nell’ambiente.
Con il tempo, l’esposizione ai raggi UV, al vento, all’azione meccanica delle onde o all’erosione fisica trasforma imballaggi, sacchetti, bottiglie e altri rifiuti in milioni di minuscole particelle di plastica. Anche l’abrasione degli pneumatici durante la guida è una fonte rilevante: il consumo del battistrada genera particelle polimeriche che si disperdono su strada e nell’aria, per poi raggiungere mari e fiumi tramite il deflusso delle acque piovane.
Un’altra fonte significativa è il lavaggio dei tessuti sintetici, come poliestere e nylon: ogni ciclo di lavatrice può rilasciare migliaia di microfibre plastiche nelle acque reflue. Queste fibre sono troppo piccole per essere completamente trattenute dai comuni impianti di depurazione, contribuendo così alla contaminazione dei corpi idrici.
In letteratura scientifica e nelle normative si distingue tra due principali categorie di microplastiche:
- Microplastiche primarie: sono particelle di plastica prodotte intenzionalmente in formato micro e rilasciate direttamente nell’ambiente. Esempi tipici sono le microsfere utilizzate nei prodotti per l’igiene e la cura della persona (scrub, dentifrici, shampoo, schiuma da barba), le particelle derivanti dal lavaggio dei capi sintetici, e l’usura degli pneumatici. Secondo alcune stime, queste rappresentano tra il 15% e il 31% delle microplastiche presenti negli oceani.
- Microplastiche secondarie: derivano dalla frammentazione di materiali plastici più grandi, come imballaggi, attrezzature da pesca, oggetti monouso e contenitori in plastica. Rappresentano la quota più rilevante dell’inquinamento microplastico marino, stimata intorno al 68%.
Comprendere l’origine delle microplastiche è fondamentale per identificare i punti critici della filiera produttiva e implementare strategie di sostituzione, mitigazione o adeguamento normativo. Questo è particolarmente importante per le aziende che operano in settori regolamentati, come il cosmetico, il detergente, l’agrochimico o i prodotti per il trattamento dell’acqua, oggi soggetti a nuove restrizioni europee.
Perché le microplastiche vengono utilizzate nei cosmetici e in altri prodotti?
Le microplastiche non sono presenti solo per contaminazione ambientale: in molti casi, vengono aggiunte intenzionalmente in fase di formulazione per migliorare le prestazioni dei prodotti. È questo il caso, ad esempio, di numerosi prodotti cosmetici e per l’igiene personale, ma anche di detergenti, vernici, fertilizzanti, prodotti per la cura della casa e trattamenti per superfici.
Nel settore cosmetico, le microplastiche sono state ampiamente utilizzate in prodotti rinvenibili, ovvero quelli destinati ad essere risciacquati dopo l’applicazione (rinse-off), come scrub, detergenti viso e corpo, dentifrici, shampoo o schiume da barba. La loro funzione principale è abrasiva o esfoliante, ma spesso vengono impiegate anche per migliorare la texture, la viscosità o la stabilità della formula.
Le plastiche polimeriche più comuni in questo ambito sono il polietilene (PE) e il polipropilene (PP), ma si trovano anche acrilati, nylon e altre resine sintetiche. Oltre ai prodotti da risciacquo, make-up, fondotinta, mascara, ciprie e rossetti possono contenere microplastiche per aumentarne la scorrevolezza, la resistenza all’acqua o la brillantezza del colore.
L’impiego sistematico e quotidiano di queste sostanze, anche in piccole quantità, comporta però una liberazione costante di particelle microplastiche nell’ambiente, in particolare nei corpi idrici, dove si accumulano e resistono a lungo.
Le stesse logiche si applicano ad altri prodotti di largo consumo, in cui le microplastiche vengono inserite per finalità tecniche specifiche. Ad esempio:
- Nei detergenti per la casa e i detersivi per lavatrici, possono servire per migliorare l’effetto pulente o la stabilità del prodotto.
- Nelle vernici e nei rivestimenti (industriali, automobilistici, edilizi), vengono utilizzate per aumentare la resistenza meccanica o conferire proprietà idrorepellenti.
- Nei fertilizzanti e nei prodotti per la cura del verde, possono essere impiegate come agenti antiagglomeranti o per il rilascio controllato dei nutrienti.
- Nei prodotti industriali e per il trattamento delle superfici (come cere, sigillanti, trattamenti protettivi), le microplastiche contribuiscono a migliorarne adesione, lucentezza e durata.
L’accumulo progressivo di queste particelle rappresenta una minaccia concreta per gli ecosistemi acquatici e terrestri. Anche se le microplastiche nei cosmetici non sono la principale fonte complessiva di inquinamento, il loro impatto è cumulativo e non trascurabile, specialmente se si considera l’enorme volume di prodotti venduti e utilizzati ogni giorno in Europa.
La legislazione sulle microplastiche nell’UE: lo stato dell’arte
Da anni a questa parte sono stati fatti diversi passi avanti alla luce del dibattito degli ultimi anni sulla plastica negli oceani e nei mari del mondo.
Già nel 2015, Cosmetics Europe, l’associazione europea dell’industria cosmetica, aveva caldamente invitato tutte le aziende associate a sospendere definitivamente l’uso di microplastiche in tutti i cosmetici entro il 2020.
In paesi ricettivi come l’Italia, la situazione è sempre stata in uno stato molto avanzato di gestione di questo aspetto. Già nel 2017, in anticipo rispetto all’UE, con la legge di bilancio 2018, n. 205 del 27 dicembre 2017, l’Italia mette al bando le microplastiche, con applicazione a partire dal 1° gennaio 2020, quando entrò in vigore il divieto di commercializzazione di cosmetici da risciacquo, ad azione esfoliante o detergente, contenenti microplastiche. Infatti, la forte pressione mediatica anche nell’UE ha nel frattempo causato l’introduzione di misure restrittive sull’uso delle microplastiche in diversi paesi membri (come l’Italia, come abbiamo visto), rivolte principalmente ai prodotti cosmetici da risciacquo (da risciacquare) ad azione esfoliante o detergente che contengono particelle di plastica solida insolubile, di dimensioni <5 mm.
Furono quindi esclusi i prodotti cosmetici come il trucco e le particelle di origine naturale, che non sono suscettibili di persistere nell’ambiente, di rilasciare principi attivi chimici o biologici o di influenzare le catene trofiche animali.
Contestualmente, nell’ambito della più generale strategia per la riduzione delle plastiche nell’UE, la Commissione Europea attivò l’ECHA (e il RAC – comitato per la valutazione dei rischi – e il SEAC – comitato per l’analisi socio-economica) alla predisposizione di un dossier di restrizione ai sensi del REACH relativo all’utilizzo di particelle di microplastica aggiunte intenzionalmente a prodotti di qualsiasi tipologia, arrivando alla pubblicazione di una restrizione REACH.
Il regolamento (UE) n. 2023/2055 va quindi a modificare l’allegato XVII del regolamento REACH, che elenca le restrizioni alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’uso di determinate sostanze, miscele e articoli pericolosi.
In particolare, tra Le sostanze soggette a restrizioni è stata aggiunta la voce “78. Microparticelle di polimeri sintetici”, che sono i già citati polimeri solidi che devono soddisfare determinate condizioni.
Vengono inoltre aggiunte due nuove appendici 15 e 16, che riguardano rispettivamente le norme riguardanti la dimostrazione della degradabilità e solubilità dei polimeri.
la restrizione adottata utilizza una definizione ampia di microplastica:, copre tutte le particelle di polimero sintetico più piccole di 5 millimetri che sono organiche, insolubili e resistono alla degradazione.
La voce 78 dell’Allegato XVII stabilisce, inoltre, gli obblighi di segnalazione per determinati usi di microparticelle di polimeri sintetici (SPM) soggetti a deroga. Gli obblighi di segnalazione riguardano le emissioni annuali stimate di SPM nell’ambiente e si applicano ai fabbricanti, agli utilizzatori industriali a valle e ai fornitori che immettono per la prima volta SPM sul mercato per usi di consumo e professionali. Le informazioni saranno trasmesse annualmente all’ECHA. Secondo il Regolamento, lo scopo degli obblighi di segnalazione è contribuire alla monitorabilità dell’efficacia delle istruzioni per l’uso e lo smaltimento e migliorare la base di dati per la gestione del rischio degli usi esentati dal divieto di immissione sul mercato.
Per maggiori dettagli sulle emissioni annuali si veda la guida pubblicata nella community C’È CHIMICA TRA NOI
L’obiettivo della restrizione è quello di ridurre le emissioni intenzionali di microplastiche dal maggior numero possibile di prodotti. Alcuni esempi di prodotti comuni che rientrano nell’ambito di applicazione della restrizione sono:
- Intaso granulare utilizzato su superfici sportive artificiali (campi da calcetto o tennis), la più grande fonte di microplastiche intenzionali nell’ambiente;
- Cosmetici, dove la microplastica viene utilizzata per molteplici scopi, come l’esfoliazione (microsfere) o l’ottenimento di una consistenza, fragranza o colore specifico;
- Detersivi, ammorbidenti, glitter, fertilizzanti, prodotti fitosanitari, giocattoli, medicinali e dispositivi medici, solo per citarne alcuni.
Le prime misure restrittive in relazione al divieto di microgranuli e glitter sfusi sono entrate in vigore il 17 ottobre 2023, mentre negli altri casi il divieto entrerà in vigore in un periodo successivo, variabile a seconda del prodotto, per dare agli operatori la possibilità di trovare soluzioni alternative (si veda qui di seguito).
In definitiva, con questo Regolamento, i prodotti contenenti microplastiche non devono essere immessi sul mercato come sostanze in quanto tali o, qualora siano presenti microparticelle di polimero sintetico per conferire una caratteristica ricercata, in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,01 % in peso (che equivale approssimativamente a un divieto).
I punti principali che riguardano nello specifico i produttori di cosmetici sono i seguenti due:
- È stata introdotta una definizione armonizzata di Microparticelle di polimero sintetico:
Polimeri solidi che sono contenuti in particelle e costituiscono almeno l’1 % in peso di tali particelle, o che costituiscono un rivestimento superficiale continuo su particelle, se almeno l’1 % in peso di tali particelle soddisfa una delle seguenti condizioni:
- a) tutte le dimensioni delle particelle siano uguali o inferiori a 5 mm (a partire da 0,1 μm se la concentrazione di microparticelle di polimeri sintetici oggetto della presente voce non può essere determinata dai metodi analitici esistenti o dalla documentazione di accompagnamento);
- b) la lunghezza delle particelle è pari o inferiore a 15 mm e il loro rapporto lunghezza/diametro è superiore a 3 (a partire da 0,3 μm se la concentrazione di microparticelle di polimero sintetico oggetto della presente voce non può essere determinata dai metodi analitici esistenti o dalla documentazione di accompagnamento);
Inoltre, viene definito anche il criterio secondo il quale un polimero può essere escluso da questa definizione:
- a) polimeri che sono il risultato di un processo di polimerizzazione avvenuto in natura, che non sono sostanze chimicamente modificate;
- b) polimeri degradabili come dimostrato conformemente a un’appendice del presente allegato (in altre parole, la presente appendice descriverà la metodologia di studio necessaria per dimostrare se un determinato componente è degradabile e a quale livello)
c) polimeri che hanno una solubilità superiore a 2 g/L dimostrata conformemente ad un’altra appendice; - d) polimeri che non contengono atomi di carbonio nella loro struttura chimica.
b) Fu introdotto un periodo transitorio, a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, a seconda dei tipi di prodotti:
Prodotti cosmetici
- Dal 17 ottobre 2029 per le microparticelle di polimero sintetico da utilizzare nell’incapsulamento di fragranze;
- Dal 17 ottobre 2027 per i «prodotti da risciacquo» quali definiti al punto 1, lettera a), del preambolo degli allegati da II a VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, a meno che tali prodotti non rientrino nell’ambito di applicazione del punto i) del presente paragrafo o contengano microparticelle di polimero sintetico destinate ad essere utilizzate come abrasivi, ossia per esfoliare, lucidare o pulire («microsfere»).
- Dal 17 ottobre 2035 per i prodotti per le labbra quali definiti al punto 1, lettera e), del preambolo degli allegati da II a VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, per i prodotti per unghie quali definiti al punto 1, lettera g), del preambolo degli allegati da II a VI di tale regolamento e per il trucco che rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento, a meno che tali prodotti non siano contemplati dai punti i) o ii) del presente paragrafo o contengano microsfere. Inoltre, i fornitori di prodotti contenenti microparticelle di polimeri sintetici di cui al presente punto, dovranno fornire la seguente dichiarazione: “Questo prodotto contiene microplastiche” (nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui la sostanza o la miscela è immessa sul mercato, salvo diversa disposizione degli Stati membri interessati).
- Dal 17 ottobre 2029 per i prodotti leave on, quali quelli definiti al punto 1, lettera b), del preambolo degli allegati da II a VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, a meno che tali prodotti non siano contemplati dai punti i) o iii) del presente paragrafo.
Pertanto, la restrizione ha avuto un impatto principalmente sull’industria cosmetica attraverso le microsfere (microplastica con proprietà abrasive utilizzate per esfoliare), i glitter e le fragranze incapsulate. I polimeri disciolti, i polimeri naturali e, in generale, i polimeri biodegradabili o i polimeri non sotto forma di microplastiche al momento dell’uso non rientrano nell’ambito di applicazione di questo Regolamento.
Altri prodotti
- a decorrere dal 17 ottobre 2028, ai detergenti, quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 648/2004, alle cere, ai lucidanti e ai prodotti per la profumazione dell’aria, fatto salvo il caso in cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) del presente paragrafo o contengano microsfere;
- a decorrere dal 17 ottobre 2029, ai “dispositivi” che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatto salvo il caso in cui tali dispositivi contengano microsfere;
- a decorrere dal 17 ottobre 2028, ai “prodotti fertilizzanti”, quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/1009, che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento;
- a decorrere dal 17 ottobre 2031, ai prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle sementi conciate con tali prodotti, nonché ai biocidi quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- a decorrere dal 17 ottobre 2028, ai prodotti destinati ad usi agricoli e orticoli non contemplati dalla lettera g) o h);
- a decorrere dal 17 ottobre 2031, all’intaso granulare da utilizzare su superfici sportive
Esenzioni previste dal regolamento: quando le microplastiche sono ammesse
Il Regolamento (UE) 2023/2055 prevede alcune esenzioni mirate, volte a evitare divieti generalizzati in contesti dove le microparticelle di polimeri sintetici non comportano rischi di rilascio nell’ambiente o perdono le caratteristiche che le renderebbero microplastiche secondo la definizione normativa.
In particolare, l’articolo 1 del regolamento non si applica a tre specifiche situazioni:
- Microparticelle contenute con mezzi tecnici: sono escluse dal divieto quelle microparticelle che, grazie a soluzioni tecniche adottate dal produttore (es. incapsulamenti, barriere fisiche), non vengono rilasciate nell’ambiente durante l’uso previsto, se utilizzate correttamente secondo le istruzioni.
- Microparticelle che si modificano irreversibilmente: rientrano tra le eccezioni anche quelle microparticelle che, durante l’uso finale, subiscono una modifica permanente delle loro proprietà fisiche, tale da far sì che il polimero non sia più considerabile come microplastica secondo i criteri del regolamento.
- Microparticelle incorporate in matrici solide: infine, sono esenti le microparticelle incorporate in modo permanente all’interno di una matrice solida (ad esempio in materiali compositi o rivestimenti), laddove l’uso previsto non prevede rilascio delle particelle nell’ambiente.
Queste esenzioni hanno un impatto importante per molti settori industriali e vanno valutate attentamente in fase di analisi formulativa e verifica di conformità. Tuttavia, per poter beneficiare delle esenzioni, è necessario poter dimostrare in modo documentato che le condizioni previste siano effettivamente rispettate — tramite studi, certificazioni, o test tecnici specifici.
Obblighi di informazione: cosa deve essere comunicato lungo la catena di approvvigionamento
Oltre alle restrizioni all’immissione sul mercato, il Regolamento (UE) 2023/2055 introduce anche obblighi di informazione specifici per le imprese che forniscono microparticelle di polimeri sintetici sotto forma di sostanze o come componenti di miscele. Questi obblighi si applicano a tutti i fornitori lungo la catena di approvvigionamento, incluse le aziende che importano, distribuiscono o utilizzano i prodotti in formulazione.
Le informazioni da fornire dipendono dal tipo di prodotto e dall’uso previsto, ma in generale comprendono:
- La dichiarazione della presenza di microplastiche: se il prodotto contiene microparticelle di polimeri sintetici rientranti nella definizione regolamentare, ciò deve essere chiaramente indicato.
- Le istruzioni per l’uso e per lo smaltimento: devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, al fine di prevenire il rilascio nell’ambiente durante l’uso o al termine della vita utile del prodotto.
- Le informazioni tecniche sulla conformità: se il prodotto rientra in una delle esenzioni previste dal regolamento (ad esempio perché le microparticelle sono contenute in una matrice solida o vengono modificate irreversibilmente durante l’uso), il fornitore deve essere in grado di fornire evidenze documentali per giustificare l’esclusione dal campo di applicazione.
In alcuni casi, tali informazioni devono essere incluse nelle Schede Dati di Sicurezza (SDS), oppure trasmesse in altro formato idoneo, in funzione della natura del prodotto e del soggetto destinatario. È fondamentale garantire che tutti gli attori a valle della filiera — utilizzatori professionali, distributori, clienti — siano correttamente informati sui rischi potenziali e sulle modalità di gestione del prodotto in modo conforme.
I fornitori di microparticelle di polimeri sintetici ad uso industriale, dal 17 ottobre 2025, forniscono le informazioni sopra elencate.
In altre parole:
- quantità o concentrazione di microparticelle di polimeri sintetici;
- la dichiarazione “Le microparticelle di polimero sintetico fornite sono soggette alle condizioni stabilite dalla voce 78 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.”
- IFUD – instruction for use and disposal / istruzioni obbligatorie per l’uso e lo smaltimento
- Identità delle microparticelle di polimeri sintetici.
La mancata comunicazione delle informazioni previste dal regolamento può comportare sanzioni, blocchi commerciali e rischi reputazionali.
Per questo motivo, le aziende devono integrare questi obblighi nei propri processi di compliance, assicurandosi che i documenti tecnici siano aggiornati e coerenti con la nuova disciplina.
Obblighi di informazione: chi e cosa comunicare all’ECHA
A partire dal 2026 i fabbricanti e gli utilizzatori a valle industriali di microparticelle di polimeri sintetici hanno nuovi obblighi di comunicazione all’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche). Questi soggetti dovranno trasmettere ogni anno, entro il 31 maggio, informazioni dettagliate sugli usi, le tipologie di polimeri e le quantità rilasciate nell’ambiente durante l’anno civile precedente.
Dal 2027, l’obbligo si estenderà anche ai fornitori di prodotti contenenti microplastiche destinati a utilizzatori professionali o al pubblico.
Le informazioni richieste includono:
la descrizione degli usi delle microparticelle di polimeri sintetici;
l’identità dei polimeri impiegati o immessi sul mercato;
la stima delle quantità rilasciate nell’ambiente, incluse quelle generate durante il trasporto;
il riferimento alle eventuali deroghe previste dal regolamento.
Questi dati consentiranno all’ECHA di monitorare il flusso delle microplastiche lungo la catena produttiva e commerciale, migliorando la tracciabilità e la valutazione del rischio ambientale. Gli Stati membri avranno accesso a tali informazioni per verificare la corretta applicazione delle misure di riduzione delle emissioni e promuovere l’uso di alternative più sostenibili.
Le relazioni annuali sulle microplastiche vengono inviate tramite il portale dell’ECHA REACH-IT.
Le informazioni sono raccolte in un dossier utilizzando IUCLID 6.
È possibile utilizzare IUCLID installato sul computer, oppure i servizi cloud dell’ECHA (gratuiti) che garantiscono l’utilizzo della versione più recente di IUCLID.
Nelle sezioni 1 e 1.1 di IUCLID, sono le informazioni sulla sostanza:
- Nome IUPAC: Microparticelle di polimero sintetico
- Numero di inventario: 750-000-6
Nella sezione 2 di IUCLID, la relazione deve includere:
- Uso dell’SPM e la relativa deroga applicabile.
- Indirizzo dei siti in cui avviene l’uso.
- Informazioni generiche sull’identità dei polimeri.
- Stima delle emissioni annuali nell’ambiente.
I dati relativi all’entità giuridica e al sito, nonché le informazioni richieste dalle Autorità Competenti degli Stati Membri (MSCA), sono riservati. Solo l’ECHA e le Autorità Competenti degli Stati Membri (MSCA) possono accedere a queste informazioni. Non saranno pubblicate sul sito web dell’ECHA.
Una volta pronto, si inviare il fascicolo in REACH-IT in cui
- Selezionare “Reporting sulle microplastiche” dal menu.
- Caricare il fascicolo in IUCLID.
- La procedura guidata integrata aiuterà a inviare la segnalazione. Dopo l’invio, è possibile monitorarne lo stato in REACH-IT.
In ottica aziendale, è fondamentale che i produttori e gli importatori preparino per tempo sistemi di raccolta e reporting dei dati, così da garantire il rispetto delle scadenze e degli obblighi di conformità REACH aggiornati alle restrizioni sulle microplastiche.
Conclusioni: agire ora per non restare indietro
Le microplastiche non sono più solo un tema ambientale: con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/2055, diventano a tutti gli effetti una questione di conformità normativa per molte aziende europee. Dalla cosmetica ai detergenti, dalle vernici ai prodotti industriali, i nuovi obblighi incidono su formule, etichettature, documentazione tecnica e comunicazione lungo la filiera.
Comprendere cosa sono le microplastiche, quali prodotti sono coinvolti, quali esenzioni sono previste e quali informazioni devono essere fornite non è solo un dovere: è un passo necessario per garantire l’accesso al mercato e la sostenibilità della propria attività nel lungo periodo.
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