Notifica di Prodotti Cosmetici

Il regolamento sui cosmetici n. 1223/2009 impone alle persone responsabili e, in determinate circostanze, ai distributori di prodotti cosmetici di fornire informazioni attraverso il CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) sui prodotti che mettono a disposizione sul mercato europeo.

In fase di notifica sono richieste informazioni:

  • sul prodotto cosmetico;

  • sulla persona Responsabile (RP);

  • sul paese di origine in caso di importazione e del primo Stato membro in cui il prodotto cosmetico viene immesso sul mercato dell’UE;

  • presenza di nanomateriali e di sostanze CMR;

  • formulazione, che può essere fornita mediante:

    • Formulazione quadro: in questo caso la composizione completa della formulazione non è obbligatoria se si considera che il prodotto abbia una formula standardizzata. Devono essere forniti solo i dati specifici e l’esatta concentrazione di alcuni ingredienti a rischio;

    • concentrazioni esatte: in questo caso deve essere fornita la composizione del prodotto con le concentrazioni esatte di ogni ingrediente;

    • intervalli di concentrazione: in questo caso sarà possibile utilizzare intervalli di concentrazione specifici per ogni ingrediente.

  • Etichetta e confezione.

La notifica deve essere eseguita una sola volta per ogni prodotto. Non sono necessarie più notifiche se il prodotto ha sfumature diverse, ma solo se esistono diversi nomi commerciali o imballaggi.