Il regolamento sui cosmetici n. 1223/2009 impone alle persone responsabili e, in determinate circostanze, ai distributori di prodotti cosmetici di fornire informazioni attraverso il CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) sui prodotti che mettono a disposizione sul mercato europeo.
In fase di notifica sono richieste informazioni:
sul prodotto cosmetico;
sulla persona Responsabile (RP);
sul paese di origine in caso di importazione e del primo Stato membro in cui il prodotto cosmetico viene immesso sul mercato dell’UE;
presenza di nanomateriali e di sostanze CMR;
formulazione, che può essere fornita mediante:
Formulazione quadro: in questo caso la composizione completa della formulazione non è obbligatoria se si considera che il prodotto abbia una formula standardizzata. Devono essere forniti solo i dati specifici e l’esatta concentrazione di alcuni ingredienti a rischio;
concentrazioni esatte: in questo caso deve essere fornita la composizione del prodotto con le concentrazioni esatte di ogni ingrediente;
intervalli di concentrazione: in questo caso sarà possibile utilizzare intervalli di concentrazione specifici per ogni ingrediente.
Etichetta e confezione.
La notifica deve essere eseguita una sola volta per ogni prodotto. Non sono necessarie più notifiche se il prodotto ha sfumature diverse, ma solo se esistono diversi nomi commerciali o imballaggi.