Notifica prodotti cosmetici al CPNP

Notifica prodotti cosmetici al CPNP

Il regolamento sui prodotti cosmetici stabilisce all’articolo 13 che la persona responsabile deve trasmettere le informazioni relative al prodotto cosmetico in formato elettronico, prima dell’immissione sul mercato. Il tipo di informazioni che sono richieste sono elencate in questo articolo https://www.chemicalsconsulting.eu/2018/07/16/notifica-di-prodotti-cosmetici/.

La notifica prodotti cosmetici è generata e trasmessa tramite il portale europeo CPNP al quale si accede dopo aver creato un account in SAAS.

In alcuni casi potrebbe essere necessario che sia il distributore (non identificato come persona responsabile di quel prodotto) a inviare una notifica.

I casi e le modalità in cui questo succede sono chiariti all’articolo 13.3 del regolamento:

un distributore che rende disponibile in uno Stato membro un prodotto cosmetico già immesso sul mercato di un altro Stato membro e traduce, di propria iniziativa, un qualsiasi elemento dell’etichetta del prodotto in questione al fine di rispettare il diritto nazionale, trasmette alla Commissione le seguenti informazioni in formato elettronico: a) la categoria del prodotto cosmetico, il suo nome nello Stato membro di spedizione e il suo nome nello Stato membro in cui il prodotto è stato messo a disposizione, al fine di consentire la sua identificazione specifica; b) lo Stato membro in cui il prodotto cosmetico è messo a disposizione; c) il suo nome e il indirizzo; d) il nome e l’indirizzo della persona responsabile presso la quale è tenuta ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto.

In casi in cui il cosmetico è prodotto da un’azienda e commercializzato da un’altra non sempre è facile capire chi sia a dover trasmettere la notifica oppure come fare per permettere al proprio cliente di essere in regola senza dover fornire informazioni sensibili.

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