REGOLAMENTO UE 2020/878

Nuovo regolamento SDS (UE) 2020/878

A partire dal 1° gennaio 2023 le SDS dei prodotti immessi sul mercato dovranno essere aggiornate al regolamento (UE) 2020/878: il 31 dicembre 2022, infatti, scadrà il periodo transitorio che permette di avere le schede dati di sicurezza (SDS) conformi al regolamento precedente.

Il Regolamento (UE) 2020/878 modifica infatti le prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza di sostanze e miscele chimiche.

 

Quali sono le principali novità introdotte dal regolamento (UE) 2020/878?

– la presenza del codice UFI in scheda;

– la necessità di riportare informazioni relative alle nanoforme e alle proprietà di interferenza con il sistema endocrino;

– la sezione 3 per i criteri di indicazione delle sostanze;

– è richiesto di indicare in SDS, se disponibili, i limiti di concentrazione specifici, i fattori di moltiplicazione e le stime della tossicità acuta, stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);

– la revisione della sezione 9 e della sezione 14, per integrare nella SDS le disposizioni stabilite nella sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).

 

A chi inviare la scheda di sicurezza aggiornata secondo il regolamento (UE) 2020/878?

La SDS revisionata dovrà essere inviata anche a tutti i clienti che hanno acquistato la tua sostanza o miscela nei 12 mesi precedenti.

 

A cosa servono le schede dati di sicurezza?

Le SDS schede di sicurezza o schede dati di sicurezza sono richieste per sostanze e miscele pericolose.

La SDS scheda dati di sicurezza è il documento che trasferisce lungo la catena d’approvvigionamento le informazioni sui rischi e sulle relative misure di gestione di prodotti chimici pericolosi (materie prime, vernici, detergenti, ecc).

Le SDS – schede di sicurezza comprendono, infatti, informazioni sulle proprietà e sui pericoli della sostanza o della miscela, istruzioni per la manipolazione, lo smaltimento e il trasporto e misure di pronto soccorso, antincendio e di controllo dell’esposizione.

Il Regolamento REACH ha definito chi e quando deve fornire una SDS redatta secondo le disposizioni dell’Allegato II, così come modificato dal regolamento (UE) 2020/878.

 

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