PPWR e conformità degli imballaggi – Guida

Regolamento imballaggi

Consulenza PPWR: come preparare l’azienda alla conformità degli imballaggi

Il Regolamento (UE) 2025/40 modifica il modo in cui le aziende devono progettare, acquistare, documentare e immettere sul mercato gli imballaggi. Vediamo quali imprese sono coinvolte, quali obblighi devono gestire e da dove iniziare.

Aggiornato: luglio 2026 Tempo di lettura: circa 12 minuti

Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, conosciuto come PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation, introduce un nuovo quadro normativo europeo per la progettazione, la produzione, la commercializzazione e la gestione a fine vita degli imballaggi.

Il PPWR non riguarda soltanto i produttori di scatole, flaconi, bottiglie o altri materiali da imballaggio. Le disposizioni interessano anche le aziende che vendono prodotti confezionati, importano merci imballate, commercializzano prodotti con il proprio marchio o utilizzano imballaggi per spedire i propri prodotti.

Per molte imprese, adeguarsi al PPWR significa avviare un vero e proprio processo di conformità degli imballaggi, che comprende:

  • l’individuazione del ruolo ricoperto nella catena di fornitura;
  • il censimento degli imballaggi utilizzati;
  • la raccolta delle informazioni dai fornitori;
  • la verifica dei requisiti applicabili;
  • la predisposizione della documentazione tecnica;
  • la gestione della dichiarazione UE di conformità;
  • la verifica degli obblighi EPR nei Paesi di commercializzazione.
Quando si applica il PPWR?

Il Regolamento è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e trova applicazione generale dal 12 agosto 2026, salvo le disposizioni per le quali sono previste date differenti o periodi di applicazione progressiva.

Che cos’è il PPWR

Il PPWR sostituisce progressivamente il precedente sistema basato sulla Direttiva 94/62/CE, con l’obiettivo di armonizzare maggiormente le regole applicabili agli imballaggi nel mercato europeo.

Essendo un regolamento, e non una direttiva, il PPWR è direttamente applicabile negli Stati membri. Restano tuttavia rilevanti le discipline nazionali relative alla responsabilità estesa del produttore, alle registrazioni ambientali, alle dichiarazioni periodiche e al finanziamento della gestione dei rifiuti di imballaggio.

Il nuovo quadro normativo interviene sull’intero ciclo di vita dell’imballaggio e introduce requisiti relativi, tra gli altri, a:

1

Composizione e sostanze

Controllo dei materiali e delle sostanze presenti nell’imballaggio, comprese quelle contenute in inchiostri, colle, rivestimenti e componenti.

2

Progettazione e riciclabilità

Valutazione della progettazione per il riciclaggio, delle combinazioni multimateriale e degli elementi che possono ostacolare il processo.

3

Riduzione e riutilizzo

Minimizzazione del peso e del volume, contrasto agli imballaggi sovradimensionati e verifica degli eventuali requisiti di riutilizzabilità.

4

Documentazione e responsabilità

Predisposizione delle evidenze tecniche, della dichiarazione UE di conformità e delle informazioni necessarie lungo la catena di fornitura.

La conformità PPWR non può quindi essere limitata alla scelta di un materiale genericamente definito “sostenibile”. Occorre dimostrare, attraverso informazioni verificabili e documentazione adeguata, che ogni imballaggio rispetti i requisiti applicabili.

A quali imballaggi si applica il Regolamento

Il PPWR si applica agli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione europea e ai relativi rifiuti, indipendentemente dal materiale utilizzato.

Rientrano nel campo di applicazione, ad esempio:

  • flaconi, bottiglie, vasetti e contenitori;
  • scatole, astucci e cartoni;
  • buste, sacchetti e film;
  • etichette e componenti di chiusura;
  • imballaggi multipli o raggruppati;
  • scatole da spedizione;
  • film estensibile e termoretraibile;
  • materiali protettivi e di riempimento;
  • nastri e reggette;
  • pallet e altri imballaggi per il trasporto;
  • imballaggi destinati all’e-commerce;
  • imballaggi di servizio riempiti nel punto vendita.
Non bisogna valutare soltanto l’imballaggio primario

Un prodotto contenuto in un flacone, inserito in un astuccio e spedito all’interno di una scatola con materiale protettivo utilizza diversi livelli di imballaggio. Ogni elemento deve essere identificato, censito e valutato.

Quali aziende sono coinvolte dal PPWR

Gli obblighi cambiano in funzione del ruolo svolto dall’impresa. La prima fase di qualsiasi progetto di consulenza PPWR deve quindi consistere nell’analisi della catena di fornitura e delle modalità con cui gli imballaggi o i prodotti imballati vengono acquistati, fatti fabbricare e commercializzati.

Possono essere coinvolte, tra le altre:

  • aziende che producono imballaggi;
  • aziende che fanno progettare o fabbricare imballaggi con il proprio marchio;
  • produttori di cosmetici, detergenti, prodotti chimici o beni di consumo;
  • importatori di prodotti confezionati provenienti da Paesi extra-UE;
  • distributori e grossisti;
  • titolari di marchi privati o private label;
  • e-commerce che vendono prodotti imballati in altri Paesi europei;
  • aziende che aggiungono scatole, film, pallet o altri imballaggi da spedizione.

I ruoli degli operatori economici

Fabbricante dell’imballaggio o del prodotto imballato

Può essere considerata fabbricante l’impresa che produce un imballaggio oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio.

Questo significa che un’azienda può assumere obblighi da fabbricante anche quando la produzione materiale è affidata a un soggetto terzo.

È il caso, ad esempio, di un’impresa che:

  • definisce le caratteristiche del packaging;
  • commissiona la produzione dell’imballaggio;
  • fa confezionare il prodotto da un terzista;
  • commercializza il prodotto confezionato con il proprio marchio.

La corretta attribuzione del ruolo deve essere verificata considerando le caratteristiche dell’imballaggio, il controllo esercitato sul progetto, gli accordi contrattuali e le modalità di immissione sul mercato.

Importatore

L’importatore è il soggetto stabilito nell’Unione europea che immette sul mercato un imballaggio o un prodotto imballato proveniente da un Paese terzo.

Prima della commercializzazione, l’importatore deve verificare che il fabbricante abbia effettuato la valutazione di conformità e predisposto la documentazione richiesta.

L’importatore dovrebbe verificare che:

  • l’imballaggio sia correttamente identificato;
  • sia disponibile la documentazione tecnica;
  • sia stata redatta la dichiarazione UE di conformità;
  • siano rispettati gli obblighi di identificazione e tracciabilità;
  • la documentazione sia coerente con il prodotto effettivamente importato.

Distributore

Anche il distributore deve operare con la dovuta diligenza e verificare la presenza delle informazioni e dei documenti previsti prima di rendere disponibile l’imballaggio o il prodotto imballato.

Un distributore che modifica il packaging, applica il proprio marchio o interviene sulle caratteristiche dell’imballaggio potrebbe assumere responsabilità ulteriori.

Produttore ai fini EPR

Il termine “produttore” utilizzato nell’ambito della responsabilità estesa del produttore non coincide necessariamente con il “fabbricante” responsabile della conformità tecnica dell’imballaggio.

La stessa azienda potrebbe essere fabbricante ai fini della conformità PPWR, produttore ai fini EPR in uno o più Paesi, importatore per alcuni prodotti e distributore per altri.

Il ruolo deve essere valutato per ogni flusso commerciale

Non è sempre corretto attribuire all’impresa una sola qualifica generale. Occorre analizzare separatamente i diversi prodotti, fornitori, marchi, Paesi di provenienza e mercati di destinazione.

Conformità PPWR ed EPR non sono la stessa cosa

Uno degli errori più frequenti consiste nel considerare la registrazione EPR come prova sufficiente della conformità degli imballaggi.

Conformità tecnica PPWR

  • progettazione dell’imballaggio;
  • composizione e sostanze;
  • riciclabilità;
  • riutilizzabilità;
  • contenuto riciclato;
  • minimizzazione;
  • etichettatura;
  • documentazione tecnica;
  • dichiarazione UE di conformità.

Responsabilità estesa EPR

  • registrazione presso il sistema nazionale;
  • adesione a un consorzio o sistema collettivo;
  • dichiarazione dei quantitativi;
  • pagamento dei contributi ambientali;
  • eventuale rappresentante autorizzato;
  • conservazione delle registrazioni;
  • adempimenti nei Paesi di vendita.

L’EPR è quindi una parte del sistema complessivo, ma non sostituisce la verifica di conformità dell’imballaggio.

I principali requisiti PPWR da valutare

Sostanze presenti negli imballaggi

Il regolamento mantiene limiti relativi alla concentrazione complessiva di determinati metalli pesanti negli imballaggi e nei loro componenti.

Particolare attenzione deve essere dedicata agli imballaggi destinati al contatto con alimenti, per i quali il PPWR introduce specifiche restrizioni relative alle sostanze per- e polifluoroalchiliche, PFAS, al superamento delle soglie previste.

La verifica deve essere coordinata anche con le altre normative applicabili, tra cui il Regolamento REACH, il Regolamento POP e la disciplina sui materiali destinati al contatto con gli alimenti.

Riciclabilità

Il PPWR prevede che gli imballaggi siano progettati per il riciclaggio e introduce una progressiva classificazione delle prestazioni di riciclabilità.

Riduzione del peso e del volume

Gli imballaggi dovranno essere progettati in modo da limitarne peso e volume al minimo necessario per assicurare la funzione prevista.

L’azienda deve essere in grado di giustificare le caratteristiche dell’imballaggio considerando protezione, sicurezza, stabilità, trasporto, conservazione, requisiti igienici e funzionalità.

Particolare attenzione sarà richiesta anche per gli imballaggi da trasporto e per l’e-commerce, per i quali il PPWR introduce limiti allo spazio vuoto.

Contenuto riciclato

Il regolamento introduce percentuali minime di materiale riciclato per determinate categorie di imballaggi in plastica.

Riutilizzabilità

Un imballaggio non può essere qualificato come riutilizzabile soltanto perché è fisicamente resistente o potrebbe essere impiegato più volte.

La riutilizzabilità deve essere supportata da requisiti tecnici e da un sistema organizzato che ne permetta l’effettiva reintroduzione nel ciclo di utilizzo.

Documentazione tecnica e dichiarazione UE di conformità

La conformità dell’imballaggio deve essere dimostrata attraverso una documentazione tecnica adeguata.

Il fascicolo dovrebbe permettere di identificare l’imballaggio e ricostruire le valutazioni effettuate. A seconda dei requisiti applicabili, potrà comprendere:

  • descrizione dell’imballaggio e uso previsto;
  • disegni, specifiche e distinta dei componenti;
  • materiali utilizzati;
  • rapporti di prova;
  • valutazioni di riciclabilità;
  • norme tecniche o metodologie applicate;
  • dichiarazione UE di conformità.
La dichiarazione non è un documento isolato

La dichiarazione UE di conformità, predisposta secondo la struttura prevista dall’Allegato VIII, rappresenta la conclusione del processo di valutazione. Deve quindi essere supportata dalle evidenze conservate nella documentazione tecnica.

Da dove iniziare per adeguarsi al PPWR

1

Identificare il ruolo dell’impresa

Occorre ricostruire chi progetta l’imballaggio, chi ne definisce le specifiche, chi lo produce, con quale marchio viene commercializzato, da quale Paese proviene e in quali Stati viene venduto.

2

Creare il censimento degli imballaggi

Il censimento deve includere tutti i livelli di packaging: primario, secondario, multiplo, da trasporto, per l’e-commerce e gli eventuali sovra-imballaggi.

3

Raccogliere i documenti dai fornitori

Le richieste devono essere mirate e coerenti con il ruolo del fornitore e dell’azienda. Non è sempre corretto richiedere indistintamente lo stesso pacchetto documentale a tutti i soggetti.

4

Effettuare una gap analysis

Le informazioni disponibili devono essere confrontate con i requisiti applicabili per identificare dati mancanti, dichiarazioni incomplete, prove necessarie e criticità tecniche.

5

Definire il piano di adeguamento

Il piano deve attribuire priorità, responsabilità interne, attività richieste ai fornitori, modifiche al packaging, prove, documenti da predisporre e scadenze.

Il servizio di consulenza PPWR di Chemicals Consulting

La difficoltà principale consiste nel trasformare il regolamento in un sistema applicabile ai flussi reali dell’azienda.

Chemicals Consulting supporta le imprese nella valutazione e nella gestione degli obblighi relativi agli imballaggi e al Regolamento (UE) 2025/40.

Il servizio comprende un affiancamento dopo aver fornito una formazione iniziale che permette all'azienda di procedere in autonomi con:

  • analisi del ruolo dell’impresa;
  • mappatura dei flussi di acquisto e vendita;
  • censimento degli imballaggi;
  • verifica delle responsabilità nella catena di fornitura;
  • predisposizione delle richieste ai fornitori;
  • valutazione della documentazione ricevuta;
  • analisi dei requisiti applicabili;
  • supporto alla costruzione della documentazione tecnica;
  • predisposizione o revisione della dichiarazione UE di conformità;
  • verifica degli obblighi EPR nei Paesi europei;
  • definizione di procedure e strumenti interni;
  • formazione del personale.

L’obiettivo è costruire un metodo che l’azienda possa mantenere e aggiornare nel tempo.

Consulta la pagina dedicata alla consulenza per la conformità degli imballaggi, PPWR ed EPR oppure contatta Chemicals Consulting per valutare il caso della tua azienda.

Domande frequenti sul PPWR

Il PPWR si applica anche alle aziende che vendono prodotti e non imballaggi?

Sì. Un’azienda che immette sul mercato un prodotto confezionato deve valutare anche la conformità degli imballaggi associati al prodotto.

Gli imballaggi utilizzati esclusivamente nel B2B sono inclusi?

Sì. Il PPWR non si applica soltanto agli imballaggi destinati al consumatore. Anche numerosi imballaggi industriali, commerciali e da trasporto rientrano nel campo di applicazione.

La dichiarazione del fornitore è sempre sufficiente?

Dipende dal ruolo dell’azienda e dal tipo di fornitura. Se il fornitore è il fabbricante responsabile e rilascia una dichiarazione UE di conformità completa e riferita all’imballaggio acquistato, il documento può costituire l’evidenza principale.

Se invece l’azienda fa produrre l’imballaggio con il proprio marchio o ne controlla il progetto, potrebbe dover predisporre direttamente il fascicolo tecnico e la dichiarazione.

Essere iscritti al CONAI significa essere conformi al PPWR?

No. L’iscrizione al CONAI riguarda la gestione della responsabilità ambientale degli imballaggi in Italia. Non sostituisce la verifica dei requisiti tecnici, la documentazione e la dichiarazione UE di conformità previste dal PPWR.

Esiste una certificazione PPWR obbligatoria?

No. Il regolamento prevede un processo di valutazione della conformità, la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità. Eventuali prove o attestazioni di terzi possono supportare la valutazione, ma non costituiscono automaticamente un certificato generale di conformità PPWR.

Quando conviene iniziare l’adeguamento?

È opportuno iniziare prima dell’applicazione dei singoli obblighi. Il censimento degli imballaggi, la raccolta dei dati e il coinvolgimento dei fornitori possono richiedere tempo, soprattutto quando sono presenti molti articoli, più livelli di packaging o catene di fornitura internazionali.

Fonti ufficiali

Le informazioni contenute nell’articolo hanno carattere generale e devono essere applicate considerando il ruolo dell’impresa, le caratteristiche degli imballaggi, la catena di fornitura e i Paesi di commercializzazione.