Il regolamento sui prodotti cosmetici (1223/2009) è stato modificato tra marzo e aprile 2024 da due regolamenti: il REGOLAMENTO (UE) 2024/858 e il REGOLAMENTO (UE) 2024/996.
Introduzione
Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 disciplina i prodotti cosmetici nell’Unione Europea, stabilisce le regole per la produzione, distribuzione, valutazione e controllo degli effetti avversi dei cosmetici. L’obiettivo è garantire un elevato livello di tutela della salute umana.
Per prodotto cosmetico si intende qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, pro fumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei.
Una sostanza o miscela destinata ad essere ingerita, inalata, iniettata o impiantata nel corpo umano non è considerata prodotto cosmetico.
Gli allegati al Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici forniscono dettagli specifici e linee guida per l’applicazione delle disposizioni principali. Ecco un breve riepilogo:
- Allegato I: RELAZIONE SULLA SICUREZZA DEL PRODOTTO COSMETICO
- Allegato II: Elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici
- Allegato III: ELENCO DELLE SOSTANZE IL CUI USO È VIETATO NEI PRODOTTI COSMETICI, SALVO ENTRO DETERMINATI LIMITI
- Allegato IV: ELENCO DEI COLORANTI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI
- Allegato V: ELENCO DEI CONSERVANTI AUTORIZZATI NEI PRODOTTI COSMETICI
- Allegato VI: ELENCO DEI FILTRI UV AUTORIZZATI NEI PRODOTTI COSMETICI
- Allegato VII: SIMBOLI IMPIEGATI SULL’IMBALLAGGIO/SUL RECIPIENTE
- Allegato VIII: ELENCO DEI METODI CONVALIDATI ALTERNATIVI ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE
- Allegato IX
- Allegato X: tavola di concordanza
Ai fini della definizione degli obblighi applicabili, bisogna considerare:
- la messa a disposizione sul mercato, intesa come la fornitura di un prodotto cosmetico per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- l’immissione sul mercato, la prima messa a disposizione di un prodotto cosmetico sul mercato comunitario.
La prima volta che un cosmetico viene commercializzato, si parla quindi di “immissione sul mercato”, tutte le altre forniture successive vengono indicate con il termine “messa a disposizione ”.
REGOLAMENTO (UE) 2024/858
Il REGOLAMENTO (UE) 2024/858 aggiunge all’allegato II le forme nano delle seguenti sostanze:
- Styrene/Acrylates copolymer (nano), Sodium Styrene/Acrylates copolymer (nano) – Numero CAS: 9010-92-8
- Copper (nano), Colloidal Copper (nano) – Numero CAS: 7440-50-8
- Colloidal silver (nano) – Numero CAS: 7440-22-4
- Gold (nano), Colloidal Gold (nano), Numero CAS: 7440-57-5
- Gold Thioethylamino Hyaluronic Acid (nano), Numero CAS: 1360157-34-1
- Acetyl heptapeptide-9 Colloidal gold (nano)
- Platinum (nano) , Colloidal Platinum (nano) – Numero CAS: 7440-06-4
- Acetyl tetrapeptide-17 Colloidal Platinum (nano)
All’allegato III è aggiunta HYDROXYAPATITE (NANO)- Numero CAS 1306-06-5 limitando la concentrazione consentita nei dentifrici e collutori.
I prodotti cosmetici contenenti tali sostanze e non conformi alla restrizione:
- non sono immessi sul mercato dell’Unione dal 1° febbraio 2025,
- non sono messi a disposizione sul mercato dell’Unione dal 1° novembre 2025.
REGOLAMENTO (UE) 2024/996
Il REGOLAMENTO (UE) 2024/996 modifica gli allegati II, III, V e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009.
All’allegato II è aggiunta e all’allegato VI è soppressa la voce per 4-Methylbenzylidene Camphor (CAS 36861-47-9/38102-62-4). A decorrere dal 1° maggio 2025 i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza non sono immessi sul mercato dell’Unione. A decorrere dal 1° maggio 2026 i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza non sono messi a disposizione sul mercato dell’Unione.
All’allegato III sono aggiunti
- Genistein
- Daidzein
- Kojic Acid
- Retinol / Retinyl Acetate / Retinyl Palmitate* (0,05 % Retinol Equivalent in body lotions and 0,3% of Retinol Equivalent in other products)
- Alpha-Arbutin
- Arbutin
I prodotti cosmetici contenenti tali sostanze e non conformi alla restrizione:
- non sono immessi sul mercato dell’Unione dal 1° febbraio 2025,
- non sono messi a disposizione sul mercato dell’Unione dal 1° novembre 2025.
Per i prodotti contenenti retinolo le date di applicazione sono rispettivamente 1° novembre 2025 e 1° maggio 2027.
All’allegato V sono modificate le voci per
- Triclocarban
- Triclosa.
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