Aggiornamento del dossier di registrazione

Due campagne dell’ECHA per controllare l’aggiornamento delle registrazioni ha evidenziato il mancato aggiornamento dei dossier da parte dei registranti.

Le campagne dell’ECHA

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha condotto tra il 2021 e il 2023 due campagne per ricordare alle aziende l’obbligo di mantenere aggiornate le registrazioni REACH. 57 delle 689 registrazioni esaminate violano i requisiti di aggiornamento ai sensi dell’articolo 22 del REACH, dopo invito da parte dell’ECHA di aggiornare.

La prima campagna si è concentrata su 148 registrazioni di sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) soggette ad autorizzazione REACH. I dichiaranti o i loro utilizzatori a valle possono utilizzare queste sostanze soltanto previo possesso di un’autorizzazione valida. A meno di esenzioni applicabili, in mancanza di un’autorizzazione gli usi devono essere interrotti.

Ai registranti delle sostanze prese in considerazione durante la campagna è stato chiesto di verificare se gli usi riportati nelle loro registrazioni fossero aggiornati e riflettessero gli usi attuali nelle loro catene di approvvigionamento. Come risultato, 4 registrazioni sono state portate all’attenzione delle autorità nazionali di controllo e 30 aziende hanno dichiarato di aver cessato la produzione e l’importazione della sostanza.

La seconda campagna si è concentrata sulle sostanze che hanno una classificazione ed etichettatura armonizzate a livello dell’UE ai sensi del regolamento sulla classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP).

Sono state individuate 541 registrazioni che non rispettavano la classificazione armonizzata. Dopo che le aziende sono state invitate a verificare i loro dossier, 488 di queste sono state aggiornate o l’azienda ha indicato la cessazione della produzione o dell’importazione; 53 casi sono stati inviati alle autorità nazionali di controllo.

Le due campagne sono state condotte per sostenere il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435, il quale chiarisce le scadenze entro le quali i dichiaranti devono aggiornare le proprie registrazioni ai sensi dell’articolo 22 di REACH.

Aggiornamento della registrazione REACH

Una volta presentato un dossier di registrazione e ottenuto il numero di registrazione della sostanza, il processo di registrazione non può essere considerato concluso.

Il fascicolo di registrazione, infatti, deve riflettere le attuali conoscenze sulle modalità di utilizzo in sicurezza della sostanza nei siti di produzione e da parte degli utenti lungo tutta la catena di approvvigionamento.

La registrazione deve essere sottoposta ad aggiornamento se:

  • La propria conoscenza della sostanza o del relativo uso cambia, ad esempio in caso di fascia di tonnellaggio più elevata, nuovi utilizzi, variazioni nella composizione della sostanza, ecc.
  • In seguito a valutazione dell’ECHA viene chiesto di aggiungere informazioni alla registrazione.

Negli anni successivi alla registrazione della sostanza bisogna considerare:

  • se si produce/importa ancora la sostanza

Se non si produce/importa più la sostanza, si deve comunicare la cessazione;

  • Se la fascia di tonnellaggio è cambiata

Il tonnellaggio da prendere in considerazione è il quantitativo prodotto/importato per il precedente anno civile (e non più della media dei tre anni precedenti). Occorre aggiornare il fascicolo se:

  • i quantitativi importati o prodotti sono diminuiti;
  • la fascia di tonnellaggio ha superato, o probabilmente supererà, la fascia attualmente registrata. Una fascia di tonnellaggio più elevata implica necessariamente maggiori informazioni nel fascicolo di registrazione;
  • quali recapiti sono disponibili in REACH-IT

È importante assicurarsi che i recapiti relativi alle registrazioni nel portale REACH-IT siano aggiornati, in quanto possono essere utilizzati dall’ ECHA per contatti;

  • eventuali variazioni nella composizione della sostanza

Assicurarsi che la composizione della propria sostanza rientri nella composizione limite dei dati trasmessi congiuntamente. In caso contrario, occorre concordare col dichiarante capofila di ampliare la composizione limite, oppure occorre rinunciare ai dati trasmessi congiuntamente e fornire individualmente le informazioni necessarie;

  • Eventuali aggiornamenti della classificazione della sostanza

La classificazione di una sostanza può cambiare sia in seguito a disponibilità di nuovi dati o informazioni o perché è pubblicata una classificazione armonizzata;

  • Se tutti gli usi della sostanza sono contemplati nei fascicoli di registrazione

Qualora il CSR sia fornito congiuntamente dal dichiarante capofila, assicurarsi che tutti gli usi siano riportati nel fascicolo del capofila oltreché nel proprio. Eventuali nuovi usi dovranno essere considerati.

  • il termine per aggiornare il proprio fascicolo

L’articolo 22 del regolamento REACH chiede che le registrazioni siano aggiornate senza indebito ritardo.

Sebbene la responsabilità di aggiornamento della registrazione sia in capo alle aziende registranti, è emersa la necessitò di un meccanismo efficace per l’aggiornamento e la garanzia di conformità.

Con il regolamento di esecuzione UE 2020/1435 sono stati fissati i termini, da tre a dodici mesi, a seconda della natura dell’aggiornamento delle informazioni contenute nel fascicolo di registrazione.

Sono di seguito riassunte le motivazioni previste dall’articolo 22 del REACH per l’aggiornamento della registrazione e le relative scadenze per la presentazione del fascicolo revisionato previste dal regolamento di esecuzione UE 2020/1435.

 Descrizione dell’aggiornamentoScadenza
a)Eventuali modifiche del proprio stato giuridico (fabbricante, importatore o produttore di articoli) o identità (nome o indirizzo);Entro 3 mesi
b)Eventuali modifiche della composizione della sostanza*Entro 3 mesi
c)Variazioni significative dei quantitativi annuali o totali da lui fabbricati o importati o dei quantitativi di sostanze presenti negli articoli da lui prodotti o importati se ciò comporta una modifica della fascia di tonnellaggio, inclusa la cessazione della fabbricazione o dell’importazione;Entro 3 mesi
d)Nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati* per i quali la sostanza è fabbricata o importata;Entro 3 mesi
e)Nuove informazioni sui rischi che la sostanza presenta per la salute umana e/o per l’ambiente di cui sia ragionevole ritenere che egli sia venuto a conoscenza e che comportano modifiche della scheda di dati di sicurezza o della relazione sulla sicurezza chimica;Entro 6 mesi
f)Eventuali modifiche della classificazione e dell’etichettatura della sostanza;Entro 6 mesi
g)Eventuali aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica*Entro 12 mesi
h)Il dichiarante individua la necessità di effettuare un test* nel qual caso viene elaborata una proposta di sperimentazione;Entro 6 mesi
i)Modifiche per quanto riguarda l’accesso consentito alle informazioni nella registrazione.Entro 3 mesi

* Vedi il testo del regolamento per il dettaglio delle motivazioni e i rimandi agli allegati tecnici.

Conclusioni

L’ECHA sta verificando l’obbligo di aggiornamento delle informazioni contenute nei dossier di registrazione delle sostanze prodotte e importate in Europa.

Il dossier deve essere aggiornato per diversi motivi, da questioni amministrative a nuove informazioni note sull’utilizzo e le caratteristiche delle sostanze.

I termini per l’aggiornamento, ben definiti dal regolamento di esecuzione 2020/1435, vanno da tre a dodici mesi.

 

Link utili

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1435

News dell’ECHA: https://echa.europa.eu/-/echa-s-screening-finds-reach-registrations-in-breach-of-update-obligation

Video YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=NI3Gz0gkgFs

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