Microplastiche: il REACH impone delle restrizioni all’uso

Introduzione

La presenza diffusa di minuscoli frammenti di polimeri naturali chimicamente modificati o sintetici, insolubili in acqua, che si degradano molto lentamente e sono facilmente ingeribili da organismi viventi, desta preoccupazioni per il loro impatto generale sull’ambiente e, potenzialmente, sulla salute umana. Tali polimeri si accumulano nell’ambiente e contribuiscono all’inquinamento da microplastica.

Gran parte dell’inquinamento da microplastica si forma involontariamente, ad esempio a causa della frammentazione di pezzi più grandi di rifiuti di plastica, dell’usura degli pneumatici e della vernice stradale o del lavaggio di indumenti sintetici. Tuttavia, minuscoli frammenti di polimeri naturali chimicamente modificati o sintetici sono altresì fabbricati per essere utilizzati come tali o aggiunti a prodotti.

L’Europa si sta impegnando a ridurre la dispersione di plastica nell’ambiente attraverso una strategia della plastica[1], il piano d’azione per l’inquinamento zero[2], tra i cui obiettivi figura in particolare una riduzione del 30 % della quantità di microplastiche rilasciate nell’ambiente.

La procedura di restrizione prevista dal regolamento REACH è applicata quando la fabbricazione, L’ immissione sul mercato e l’uso di sostanze, miscele e articoli pericolosi presentano un rischio inaccettabile per la salute umana o per l’a se la fabbricazione, l’ immissione sul mercato e l’ uso di sostanze, preparati e articoli pericolosi presentano un rischio inaccettabile per la salute umana o per l’ambiente.

Lallegato XVII al regolamento REACH elenca le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi.

Il regolamento (UE) 2023/2055

Il regolamento (UE) 2023/2055 modifica l’allegato XVII introduce la voce n. 78 relativa alle microparticelle di polimeri sintetici, anche denominate microplastiche.

La restrizione stabilisce che “non è ammessa l’immissione sul mercato, sotto forma di sostanze in quanto tali o, laddove le microparticelle di polimeri sintetici siano presenti per conferire una caratteristica ricercata, come componenti di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,01 % in peso”.

Sono sottoposte alla restrizione le microparticelle di polimeri sintetici solidi che soddisfano entrambe le condizioni seguenti:

  1. sono contenuti in particelle e costituiscono almeno l’1 %, in peso, di tali particelle, o creano un rivestimento superficiale continuo sulle particelle;
  2. almeno l’1 % in peso delle particelle di cui alla lettera a soddisfa una delle condizioni seguenti:
  • tutte le dimensioni delle particelle sono uguali o inferiori a 5 mm;
  • la lunghezza delle particelle è uguale o inferiore a 15 mm e il loro rapporto lunghezza/diametro è superiore a 3.

Sono esclusi dalla restrizione

  • polimeri che sono il risultato di un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura, indipendentemente dal processo di estrazione, che non sono sostanze chimicamente modificate;
  • polimeri degradabili
  • polimeri aventi una solubilità superiore a 2 g/l,
  • polimeri che non contengono atomi di carbonio nella loro struttura chimica.

Per definire i polimeri in esenzione, il regolamento riporta l’appendice 15 dove vengono stabilite le norme per la dimostrazione della degradabilità dei polimeri, i metodi di prova autorizzati e le soglie per tali metodi. All’appendice 16 vengono stabiliti i metodi di prova autorizzati e le condizioni di prova per dimostrare che un polimero è solubile.

Il divieto di immissione sul mercato non si applica a:

  • microparticelle di polimeri sintetici destinate ad essere utilizzate nei siti industriali
  • medicinali per uso umano e veterinario
  • prodotti fertilizzanti
  • additivi alimentari
  • dispositivi medico diagnostici in vitro
  • alimenti e mangimi.

La restrizione prevede, in funzione della tipologia di prodotto che contiene le microparticelle, delle date di applicazione, riassunte nella seguente tabella:

A DECORRERE DAL USI
17/10/2027Prodotti cosmetici da risciacquo
17/10/2028Prodotti detergenti
Prodotti fertilizzanti
Prodotti destinati ad usi agricoli e orticoli
17/10/2029Microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare per l’incapsulamento di fragranze
Prodotti cosmetici da non sciacquare
Dispositivi medici
17/10/2031Prodotti fitosanitari
Biocidi
Intaso granulare da utilizzare su superfici sportive sintetiche
17/10/2035Prodotti per le labbra e per le unghie

*Vedi il testo del regolamento per il dettaglio delle condizioni e i rimandi ai paragrafi della restrizione stessa

I fornitori di prodotti contenenti microplastiche e non sottoposti a restrizione sono tenuti a fornire informazioni in merito al contenuto delle particelle e alle modalità di smaltimento.

Le informazioni devono essere fornite sull’etichetta, sull’imballaggio, sulla scheda di dati di sicurezza o sul foglietto illustrativo dei prodotti contenenti microparticelle di polimeri sintetici sotto forma di testo e pittogrammi chiaramente visibili.

Nella seguente tabella sono riepilogati alcuni degli obblighi (vedi il testo del regolamento per il dettaglio delle condizioni e i rimandi ai paragrafi della restrizione stessa):

A decorrere dalFornitori diDa fornire:
17/10/2025Prodotti ad uso industriale  istruzioni per l’uso e lo smaltimento che spieghino agli utilizzatori a valle industriali come prevenire il rilascio di microparticelle di polimeri sintetici nell’ambiente;

la dichiarazione seguente: “Le microparticelle di polimeri sintetici fornite sono soggette alle condizioni di cui all’allegato XVII, voce 78, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio”;

informazioni sulla quantità o, se del caso, sulla concentrazione di microparticelle di polimeri sintetici presenti nella sostanza o nella miscela;

informazioni generiche sull’identità dei polimeri contenuti nella sostanza o nella miscela che consentano ai fabbricanti, agli utilizzatori a valle industriali e ad altri fornitori di adempiere i loro obblighi

 

17/10/2025Additivi alimentariistruzioni per l’uso e lo smaltimento che spieghino agli utilizzatori professionali e al pubblico come prevenire i rilasci di microparticelle di polimeri sintetici nell’ambiente.
17/10/2026dispositivi medico-diagnostici

L’obbligo di fornire informazioni utili è a carico:

  • dei fornitori dei prodotti per le labbra, per le unghie e per il trucco contenenti microparticelle di polimeri sintetici: dal 17 ottobre 2031 al 16 ottobre 2035 includono la dichiarazione: “Questo prodotto contiene microplastiche.”;
  • fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle industriali di prodotti contenenti tali polimeri naturali, degradabili e solubili: informazioni che dimostrino che tali polimeri sono degradabili o solubili.

 

CONCLUSIONI

Le microplastiche sono particelle molto piccole di polimeri solidi, che quando rilasciate creano danni all’ambiente.

Esse sono intenzionalmente aggiunte ai prodotti per dare loro consistenza o una specifica funzione. Si stima che 42000 tonnellate di microplastiche finiscono nell’ambiente ogni anno per l’uso di prodotti a cui sono intenzionalmente aggiunte.

La restrizione all’utilizzo di microplastiche imposta dal regolamento REACH mira a prevenire il rilascio di 500.000 tonnellate di microplastiche nell’ambiente nei prossimi 20 anni.

I termini e gli obblighi sono ben definiti dal regolamento (UE) 2023/2055 che modifica l’allegato XVII del regolamento REACH.

LINK UTILI

Regolamento (UE) 2023/2055:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R2055

Regolamento 1907/2006 REACH:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20230806&qid=1695887899811

Video – Cos’è una restrizione REACH: https://t.ly/-u9B

Video – Sostanze chimiche e tutela dell’ambiente: le microplastiche: https://www.youtube.com/watch?v=YrcMjcpMiR0

[1] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia europea per la plastica nell’economia circolare [COM(2018) 28 final].

[2] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d’azione dell’UE: «Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo» [COM(2021) 400 final].

 

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