L’uscita del Regno Unito (UK) dall’Unione europea (UE) sarà effettiva il 30 marzo 2019.
La Brexit avrà impatto anche sulle aziende europee ed italiane che hanno clienti e fornitori di sostanze e miscele in UK, in quanto la legislazione europea sulle sostanze chimiche, che include i regolamenti REACH, CLP e biocidi, non si applicherà più alle aziende inglesi.
Il Consiglio europeo ha approvato il progetto di accordo di uscita dell’UK dall’Europa, ma il Regno Unito non lo ha ratificato e non è, dunque, diventato concreto.
Se un nuovo accordo venisse raggiunto entro il 30 marzo 2019, le aziende inglesi potrebbero beneficiare di un periodo di transizione, durante il quale la legislazione UE resta valida nel Regno Unito, dando loro più tempo per prepararsi agli effetti del ritiro.
Allo stato attuale, in uno scenario di no-deal (uscita senza accordo), se si acquista da una società con sede nel Regno Unito che ha registrato una sostanza ai sensi del regolamento REACH, la registrazione della sostanza non sarà più valida dopo il 30 marzo 2019.
Affinché la sostanza continui ad essere legalmente registrata, il produttore inglese da cui è stato acquistato il prodotto chimico, dovrà nominare un rappresentante esclusivo (OR) stabilito in uno dei paesi comunitari. Se questo non dovesse accadere, l’azienda europea diverrà importatore e dovrà procedere alla registrazione della sostanza e alle notifiche all’Inventario delle classificazioni e dell’etichettatura (C&L).
È fondamentale, inoltre, verificare le registrazioni congiunte che hanno come “lead registrant” un’azienda con sede in UK: una registrazione effettuata da una società con sede nel Regno Unito non sarà più disponibile dopo il ritiro del Regno Unito dall’UE.
Stesso discorso vale per le aziende extra europee che hanno nominato un OR con sede in Inghilterra. Esse dovranno nominare un nuovo rappresentante esclusivo, situato all’interno dell’UE, prima del ritiro del Regno Unito.
Per quanto riguarda gli obblighi del regolamento CLP, acquistando sostanze e miscele da fornitori con sede nel Regno Unito, sarà l’azienda europea, in qualità di importatore, a dover garantire la conformità per la classificazione, etichettatura e l’imballaggio.
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