Ultimo aggiornamento 13 Marzo 2026
Introduzione
Per chi produce e importa cosmetici e prodotti profumati, il tema degli allergeni in etichetta cosmetici non può più essere rimandato. Il regolamento (UE) 2023/1545 nasce come modifica del regolamento cosmetici 1223/2009 in materia di etichettatura delle fragranze allergizzanti. Le etichette cosmetici risultano così da rivedere.
Il suo impatto operativo coinvolge la raccolta dati dai fornitori, revisione delle formule, aggiornamento della documentazione e pianificazione delle ristampe.
Il punto non è soltanto normativo, ma organizzativo. Con il regolamento 2023/1545 viene aggiornato l’elenco delle fragranze allergizzanti da indicare singolarmente in etichetta, introducendo nuove sostanze e confermando soglie di dichiarazione pari a 0,001% nei prodotti da non sciacquare e 0,01% nei prodotti da sciacquare. Questo significa che, a parità di formula, un prodotto potrebbe richiedere oggi molte più informazioni rispetto al passato, con un effetto diretto sulla gestione dell’etichetta, sulla leggibilità del packaging e sulla coerenza con le informazioni tecniche ricevute dai fornitori.
Le aziende, però, commettono spesso lo stesso errore: guardano la scadenza e pensano di avere ancora tempo. In realtà il calendario imposto dal regolamento richiede di muoversi adesso. I prodotti cosmetici immessi sul mercato dopo il 31 luglio 2026 dovranno essere conformi alle nuove prescrizioni, mentre quelli già immessi sul mercato prima di tale data potranno essere messi a disposizione solo fino al 31 luglio 2028. Dopo il 31 luglio 2028, anche i prodotti ancora presenti a scaffale non potranno più essere commercializzati se non conformi. Il legislatore ha previsto un periodo transitorio proprio perché l’aggiornamento coinvolge un numero elevato di prodotti e richiede adeguamenti di formula, recipienti ed etichette.
Aspettare luglio 2026 sarebbe quindi un errore. Tra richiesta delle informazioni ai fornitori, verifica delle soglie, controllo dell’impatto sulle etichette, eventuale aggiornamento della documentazione e gestione delle vecchie scorte, il lavoro da fare è ampio. E per chi importa materie prime o prodotti finiti da fornitori extra-UE, i tempi possono allungarsi ulteriormente.
Allergeni: cosa cambia davvero con il regolamento UE 2023/1545
Il punto centrale del regolamento (UE) 2023/1545 è semplice da riassumere, ma molto impegnativo da gestire nella pratica: aumenta in modo significativo il numero delle fragranze allergizzanti che devono essere indicate singolarmente in etichetta cosmetici quando superano determinate soglie. Fino ad oggi, il quadro normativo prevedeva l’indicazione di 26 fragranze allergizzanti già elencate nell’allegato III del regolamento cosmetici; con il nuovo intervento normativo, a queste si aggiungono 56 fragranze allergizzanti ulteriori, individuate dal Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori come sostanze che hanno chiaramente causato allergie nell’uomo. Il risultato è un ampliamento molto rilevante dell’elenco delle sostanze da monitorare e, di conseguenza, delle informazioni che le aziende devono essere in grado di gestire.
Questo significa che il cambiamento non riguarda solo “più nomi da scrivere” in etichetta. Cambia il modo in cui devono essere lette le informazioni ricevute dai fornitori, cambia la valutazione dell’impatto di una fragranza sulla composizione dichiarata del prodotto e cambia anche il carico operativo legato all’aggiornamento di etichette, specifiche tecniche e documentazione di supporto. Una fragranza che fino a ieri generava poche voci da indicare potrebbe oggi far emergere una lista molto più estesa di sostanze da dichiarare singolarmente, pur in assenza di modifiche alla formula del prodotto finito.
Un altro aspetto fondamentale è che il regolamento non introduce soltanto nuove sostanze, ma conferma anche le soglie di dichiarazione che continuano a rappresentare il riferimento operativo per capire quando l’allergene deve comparire in etichetta. La presenza della sostanza deve essere indicata quando la concentrazione supera 0,001% nei prodotti da non sciacquare e 0,01% nei prodotti da sciacquare. Sono soglie molto basse, e proprio per questo possono far emergere in etichetta allergeni che in precedenza non venivano considerati nella pratica quotidiana dell’azienda.
Dal punto di vista operativo, questa è probabilmente la vera svolta del regolamento 1545. Le aziende non possono limitarsi a verificare se una fragranza contiene “i soliti allergeni”, ma devono richiedere ai fornitori una visione molto più aggiornata e completa della composizione allergenica.
C’è poi un ulteriore elemento spesso sottovalutato: il regolamento UE 2023/1545 aggiorna anche il modo in cui alcune sostanze devono essere denominate in etichetta. Quando esistono più denominazioni comuni per una sostanza, il testo normativo stabilisce il nome da utilizzare nell’elenco ingredienti, con l’obiettivo di semplificare l’indicazione in etichetta, renderla più comprensibile per il consumatore e agevolare il lavoro degli operatori economici e delle autorità. In parallelo, alcune sostanze simili vengono raggruppate sotto una stessa voce. Questo vuol dire che l’azienda non deve solo capire se dichiarare un allergene, ma anche come dichiararlo correttamente.
È un passaggio importante perché molte fragranze, oli essenziali ed estratti vegetali presentano composizioni complesse, con più CAS, più isomeri o più denominazioni possibili. Il regolamento ha aggiornato diverse voci dell’allegato III proprio per allineare le denominazioni comuni all’ultima versione del glossario ingredienti e per raggruppare sostanze simili sotto una sola voce. In pratica, la lettura della documentazione tecnica del fornitore diventa ancora più delicata: la stessa sostanza può comparire nella scheda con un nome, ma dover essere riportata in etichetta con una denominazione diversa o con un nome di gruppo definito dal regolamento.
Per le aziende, tutto questo si traduce in una conclusione molto concreta: il regolamento 2023/1545 non impone un semplice ritocco formale, ma richiede un vero lavoro di revisione delle informazioni disponibili sulle fragranze utilizzate. È per questo che la scadenza del 31 luglio 2026 non va letta come un termine lontano. Entro quella data, i prodotti immessi sul mercato dovranno essere conformi alle nuove prescrizioni e, considerato l’elevato numero di nuove fragranze allergizzanti da indicare singolarmente, il legislatore ha previsto un periodo transitorio proprio perché gli adeguamenti possono coinvolgere formulazioni, recipienti ed etichette. I prodotti non conformi già immessi sul mercato prima di quella data potranno restare disponibili solo fino al 31 luglio 2028.
In altre parole, ciò che cambia davvero con il regolamento 1545 è questo: aumenta il numero di allergeni da controllare, cresce il numero di informazioni che possono finire in etichetta, diventano più importanti le denominazioni corrette da utilizzare e si riduce il margine per gestire il tema all’ultimo momento. Per chi lavora con prodotti profumati, e in particolare con detergenti e formulazioni che impiegano fragranze complesse, l’aggiornamento deve iniziare adesso, non a ridosso di luglio 2026.
Etichetta cosmetici: perché l’aggiornamento degli allergeni è un tema concreto
Il tema degli allergeni in etichetta cosmetici diventa concreto nel momento in cui si passa dalla norma alla gestione quotidiana del prodotto. Il regolamento (UE) 2023/1545 modifica formalmente il quadro dei cosmetici.
Il primo problema è molto pratico: a parità di formula, l’etichetta può diventare più lunga. Il regolamento 1545 amplia in modo importante il numero delle fragranze allergizzanti che devono essere indicate singolarmente quando superano le soglie previste, che restano fissate a 0,001% nei prodotti da non sciacquare e 0,01% nei prodotti da sciacquare.
Quando il fornitore aggiorna la composizione allergenica di una fragranza, aumentano le informazioni che l’azienda deve analizzare e possono aumentare anche quelle da riportare nei documenti e nelle comunicazioni di prodotto. In altre parole, non sempre cambia la formula del detergente, ma cambia spesso la quantità di informazioni da governare.
Qui sta il nodo reale. Molti cosmetici hanno già etichette dense, perché devono contenere indicazioni commerciali, istruzioni d’uso, informazioni di sicurezza quando applicabili e gli elementi previsti dalle discipline settoriali. Se a questo si aggiunge un elenco più ampio di sostanze allergeniche legate alla fragranza, l’impatto non è solo normativo ma anche grafico e logistico. L’etichetta va ripensata in termini di spazio, leggibilità e coerenza delle informazioni. E quando un’azienda gestisce molte referenze, il problema smette di essere un dettaglio e diventa un progetto di aggiornamento vero e proprio.
C’è poi una seconda criticità: non basta sapere che un allergene è presente, bisogna anche sapere come riportarlo correttamente. Il regolamento 2023/1545 chiarisce che, quando esiste una pluralità di denominazioni comuni per una sostanza, deve essere utilizzato nell’elenco ingredienti il nome previsto dal regolamento, così da semplificare l’indicazione sull’etichetta e renderla più comprensibile. Inoltre, in alcune voci, sostanze affini o varianti della stessa materia vengono raggruppate sotto un unico nome. Questo significa che il produttore di detergenti non deve soltanto ricevere un dato dal fornitore, ma deve anche interpretarlo correttamente: la sostanza può comparire nella documentazione tecnica con un nome o con uno specifico CAS e poi dover essere riportata in etichetta con una denominazione diversa o con un nome di gruppo.
È esattamente ciò che accade con molte fragranze complesse, oli essenziali ed estratti naturali. Alcune voci del regolamento mostrano chiaramente che più sostanze o più varianti possono confluire sotto una stessa dicitura da etichetta, come nel caso di “Rose Ketones”, “Lavandula Oil / Extract” o “Pinus Mugo”.
Il fattore tempo è decisivo. Il legislatore ha previsto un periodo transitorio perché l’elevato numero di nuove fragranze allergizzanti da indicare singolarmente in etichetta e il numero significativo di prodotti interessati richiedono agli operatori economici il tempo necessario per adeguare formulazioni, etichette e confezioni. I prodotti non conformi potranno essere immessi sul mercato solo fino al 31 luglio 2026 e messi a disposizione solo fino al 31 luglio 2028.
Etichette cosmetici di importazione: perché il rischio è ancora più alto
Il tema degli allergeni diventa ancora più delicato quando si parla di prodotti importati o di materie prime acquistate da fornitori extra-UE.
Nel caso dei cosmetici, il regolamento (UE) 2023/1545 modifica direttamente il regolamento 1223/2009 in materia di etichettatura delle fragranze allergizzanti e prevede una scansione temporale molto chiara: i prodotti cosmetici immessi sul mercato dopo il 31 luglio 2026 dovranno essere conformi alle nuove prescrizioni, mentre quelli già immessi sul mercato prima di tale data potranno continuare a essere messi a disposizione solo fino al 31 luglio 2028.
Per chi importa cosmetici, questo significa che non basta attendere una nuova etichetta cosmetici dal fornitore. Occorre verificare in anticipo se la documentazione tecnica è aggiornata, se la composizione della fragranza è stata rivalutata alla luce del nuovo elenco degli allergeni, se le denominazioni utilizzate sono coerenti con il regolamento e se il materiale di confezionamento attualmente in uso potrà ancora essere impiegato dopo il 31 luglio 2026. Il rischio, altrimenti, è di trovarsi troppo tardi con prodotti formalmente immessi o acquistati, ma non più gestibili correttamente sul mercato europeo secondo le nuove regole.
Nei prodotti di importazione, però, tutto questo si complica ulteriormente. Il fornitore extra-UE potrebbe non conoscere nel dettaglio la normativa europea, potrebbe non avere ancora aggiornato la documentazione della fragranza oppure potrebbe trasmettere dati incompleti, con nomi commerciali o descrizioni non sufficienti per capire quali allergeni superano davvero le soglie applicabili. Questo rallenta le verifiche, allunga i tempi di revisione delle etichette e rende più difficile pianificare la sostituzione degli imballaggi e l’esaurimento delle scorte. In pratica, ciò che per un produttore europeo può essere un progetto di aggiornamento già impegnativo, per un importatore diventa facilmente un problema di coordinamento tra filiera, documentazione e tempi di commercializzazione.
Per questo motivo, nel caso di cosmetici importati, il lavoro dovrebbe iniziare ben prima delle scadenze.
Conclusioni
Se produci o importi cosmetici e vuoi capire in anticipo quali effetti possono avere gli aggiornamenti sugli allergeni, sulle etichette e sulla documentazione tecnica, è il momento giusto per muoversi. Un controllo tempestivo delle fragranze utilizzate, dei dati ricevuti dai fornitori e delle tempistiche di aggiornamento può evitare ritardi, ristampe urgenti e criticità commerciali a ridosso di luglio 2026.
Con i nostri servizi di consulenza possiamo supportarti nell’analisi della documentazione, nella verifica degli allergeni da dichiarare, nella revisione delle etichette e nella pianificazione dell’aggiornamento normativo per cosmetici e detergenti, così da arrivare preparato alle prossime scadenze senza rincorrere l’emergenza.
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