Ultimo aggiornamento 11 Marzo 2026
Introduzione
Per chi produce detergenti e prodotti profumati, il tema degli allergeni non può più essere rimandato. L’etichetta detergenti deve essere revisionata.
Il regolamento (UE) 2023/1545 nasce come modifica del regolamento cosmetici 1223/2009 in materia di etichettatura delle fragranze allergizzanti, ma il suo impatto operativo va ben oltre il solo settore cosmetico: le sostanze interessate sono infatti ampiamente utilizzate anche in detergenti, ammorbidenti e altri prodotti per uso domestico, con conseguenze pratiche su raccolta dati dai fornitori, revisione delle formule, aggiornamento della documentazione e pianificazione delle ristampe.
Il punto non è soltanto normativo, ma organizzativo.
Con il regolamento UE 2023/1545 viene aggiornato l’elenco delle fragranze allergizzanti da indicare singolarmente in etichetta di prodotti cosmetici, introducendo nuove sostanze e confermando soglie di dichiarazione pari a 0,001% nei prodotti da non sciacquare e 0,01% nei prodotti da sciacquare. Questo significa che, a parità di formula, un prodotto potrebbe richiedere oggi molte più informazioni rispetto al passato, con un effetto diretto sulla gestione dell’etichetta, sulla leggibilità del packaging e sulla coerenza con le informazioni tecniche ricevute dai fornitori.
Le aziende, però, commettono spesso lo stesso errore: guardano la scadenza e pensano di avere ancora tempo. In realtà il calendario imposto dal regolamento richiede di muoversi adesso. I prodotti cosmetici immessi sul mercato dopo il 31 luglio 2026 dovranno essere conformi alle nuove prescrizioni, mentre quelli già immessi sul mercato prima di tale data potranno essere messi a disposizione solo fino al 31 luglio 2028. Dopo il 31 luglio 2028, anche i prodotti ancora presenti a scaffale non potranno più essere commercializzati se non conformi.
Ed è qui che il tema diventa particolarmente rilevante anche per chi lavora con i detergenti. Sebbene il regolamento UE 2023/1545 modifichi formalmente il quadro dei cosmetici, nella pratica obbliga le aziende a rivedere il modo in cui gestiscono profumi, oli essenziali, fragranze complesse e relative informazioni di composizione. Se il fornitore aggiorna la lista degli allergeni presenti in una fragranza, cambia la base dati su cui costruire l’aggiornamento dell’etichetta detergenti, e questo può riflettersi anche sui detergenti profumati, in quanto gli allergeni da riportare sull’etichetta dei detergenti dipendono (anche) dal regolamento cosmetici.
Aspettare la scadenza del 31 luglio 2026 sarebbe quindi un errore. Tra richiesta delle informazioni ai fornitori, verifica delle soglie, controllo dell’impatto sulle etichette, eventuale aggiornamento della documentazione e gestione delle vecchie scorte, il lavoro da fare è ampio. E per chi importa materie prime o prodotti finiti da fornitori extra-UE, i tempi possono allungarsi ulteriormente. Per questo motivo, la vera questione non è se adeguarsi entro luglio 2026, ma come iniziare subito un percorso di aggiornamento che consenta di arrivare preparati sia alla prima scadenza del 31 luglio 2026, sia alla chiusura definitiva del periodo transitorio del 31 luglio 2028.
Allergeni in etichetta detergenti: cosa cambia davvero con il regolamento (UE) 2023/1545
Il punto centrale del regolamento (UE) 2023/1545 è l’aumento in modo significativo del numero di sostanze allergizzanti che devono essere indicate singolarmente in etichetta quando superano determinate soglie. Fino ad oggi, il quadro normativo prevedeva l’indicazione di 26 sostanze allergizzanti già elencate nell’allegato III del regolamento cosmetici; con il nuovo intervento normativo, a queste si aggiungono 56 fragranze allergizzanti ulteriori, individuate dal Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori come sostanze che hanno chiaramente causato allergie nell’uomo. Il risultato è un ampliamento molto rilevante dell’elenco delle sostanze da monitorare e, di conseguenza, delle informazioni che le aziende devono essere in grado di gestire.
Questo significa che il cambiamento riguarda anche il carico operativo legato all’aggiornamento di etichette, specifiche tecniche e documentazione di supporto. Una fragranza che fino a ieri generava poche voci da indicare potrebbe oggi far emergere una lista molto più estesa di sostanze da dichiarare singolarmente, pur in assenza di modifiche alla formula del prodotto finito.
C’è poi un ulteriore elemento: il regolamento 1545 aggiorna anche il modo in cui alcune sostanze devono essere denominate in etichetta. Quando esistono più denominazioni comuni per una sostanza, il testo normativo stabilisce il nome da utilizzare nell’elenco ingredienti, con l’obiettivo di semplificare l’indicazione in etichetta, renderla più comprensibile per il consumatore e agevolare il lavoro degli operatori economici e delle autorità. In parallelo, alcune sostanze simili vengono raggruppate sotto una stessa voce. Questo vuol dire che l’azienda non deve solo capire se dichiarare un allergene, ma anche come dichiararlo correttamente.
È un passaggio importante perché molte fragranze, oli essenziali ed estratti vegetali presentano composizioni complesse, con più CAS, più isomeri o più denominazioni possibili. Il regolamento ha aggiornato diverse voci dell’allegato III proprio per allineare le denominazioni comuni all’ultima versione del glossario ingredienti e per raggruppare sostanze simili sotto una sola voce. In pratica, la lettura della documentazione tecnica del fornitore diventa ancora più delicata: la stessa sostanza può comparire nella scheda con un nome, ma dover essere riportata in etichetta con una denominazione diversa o con un nome di gruppo definito dal regolamento.
Per le aziende, tutto questo si traduce in una conclusione molto concreta: il regolamento 1545 non impone un semplice ritocco formale, ma richiede un vero lavoro di revisione delle informazioni disponibili sulle fragranze utilizzate. È per questo che la scadenza del 31 luglio 2026 non va letta come un termine lontano. Entro quella data, i prodotti immessi sul mercato dovranno essere conformi alle nuove prescrizioni e, considerato l’elevato numero di nuove fragranze allergizzanti da indicare singolarmente, il legislatore ha previsto un periodo transitorio proprio perché gli adeguamenti possono coinvolgere formulazioni, recipienti ed etichette. I prodotti non conformi già immessi sul mercato al 31 luglio 2026 potranno restare disponibili fino al 31 luglio 2028.
In altre parole, ciò che cambia davvero con il regolamento UE 2023/1545 è questo: aumenta il numero di allergeni da controllare, cresce il numero di informazioni che possono finire in etichetta, diventano più importanti le denominazioni corrette da utilizzare e si riduce il margine per gestire il tema all’ultimo momento. Per chi lavora con prodotti profumati, e in particolare con detergenti e formulazioni che impiegano fragranze complesse, l’aggiornamento deve iniziare adesso, non a ridosso di luglio 2026.
Etichetta dei detergenti: perché l’aggiornamento degli allergeni è un problema concreto
Per chi produce detergenti, il tema degli allergeni in etichetta è concreto non perché il regolamento (UE) 2023/1545 si applichi direttamente al settore detergenza, ma perché il quadro dei detergenti richiama da tempo la lista delle fragranze allergizzanti maturata nell’ambito cosmetico.
Il regolamento (CE) 648/2004 sui detergenti prevede infatti, all’allegato VII A, che le fragranze allergizzanti siano indicate in etichetta se presenti in concentrazioni superiori allo 0,01% in peso. È proprio questo rinvio sostanziale alla lista allergeni sviluppata in ambito cosmetico e ai pareri scientifici del comitato europeo competente che rende il regolamento 2023/1545 rilevante anche per i detergenti: quando cambia il riferimento utilizzato per identificare quali allergeni devono essere dichiarati, cambia anche il contenuto informativo che può ricadere sull’etichetta dei detergenti.
(NOTA DELL’AUTORE: per completezza è stato pubblicato il regolamento UE 2026/465 che abrogherà il 648/2004 e introduce una lista di allergeni).
Il regolamento 2023/1545 aggiorna in modo importante la disciplina cosmetica delle fragranze allergizzanti, ampliando l’elenco delle sostanze considerate rilevanti e aggiornando anche alcune denominazioni. Poiché il sistema di etichettatura dei detergenti per gli allergeni si è sempre appoggiato a quel perimetro tecnico-scientifico, l’effetto pratico per i produttori di detergenti è la necessità di verificare se le fragranze utilizzate nei propri prodotti portano oggi a dover dichiarare più sostanze rispetto a prima.
Da qui nasce l’aspetto operativo. Se il fornitore aggiorna la composizione allergenica di una fragranza sulla base del nuovo quadro, l’azienda che formula detergenti profumati deve riesaminare l’etichetta del prodotto finito alla luce dell’allegato VII A del regolamento 648/2004. In molti casi non cambia la formula del detergente, ma cambia l’elenco degli allergeni che superano la soglia dello 0,01% e che quindi devono essere riportati in etichetta. Questo significa revisione delle informazioni ricevute dal fornitore, controllo puntuale delle concentrazioni e possibile aggiornamento del layout etichetta, soprattutto nei prodotti con profumazioni complesse, oli essenziali o miscele odorose articolate.
L’impatto è ancora più evidente perché il regolamento 2023/1545 non si limita ad aggiungere nuove sostanze: aggiorna anche alcune denominazioni, raggruppa sostanze simili sotto una stessa voce e chiarisce quale nome debba essere utilizzato in etichetta nei cosmetici.
Per le aziende produttrici di detergenti, questo si traduce in un’esigenza molto concreta di aggiornamento delle informazioni di composizione, delle verifiche tecniche e delle etichette.
Etichetta detergenti di importazione: perché il rischio è ancora più alto
Il tema degli allergeni diventa ancora più delicato quando si parla di prodotti importati o di materie prime acquistate da fornitori extra-UE.
Il regolamento 2023/1545 non si applica direttamente ai detergenti, ma l’etichettatura degli allergeni nei detergenti al consumo resta collegata alla disciplina del regolamento detergenti e alla soglia dello 0,01% in peso per le fragranze allergizzanti da dichiarare. In particolare, fonti tecniche e legislative che richiamano l’allegato VII del regolamento detergenti riportano che gli allergeni delle fragranze devono essere menzionati in etichetta oltre tale soglia e fanno riferimento alla lista allergeni sviluppata nel quadro cosmetico. Per questo, quando si aggiorna il perimetro delle fragranze allergizzanti in ambito cosmetico, l’impatto operativo ricade anche sui detergenti: il produttore o importatore deve capire se le fragranze presenti nei propri prodotti portano oggi a etichette più estese rispetto al passato.
Nei prodotti di importazione, però, tutto questo si complica ulteriormente. Il fornitore extra-UE potrebbe non conoscere nel dettaglio la normativa europea, potrebbe non avere ancora aggiornato la documentazione della fragranza oppure potrebbe trasmettere dati incompleti, con nomi commerciali o descrizioni non sufficienti per capire quali allergeni superano davvero le soglie applicabili. Questo rallenta le verifiche, allunga i tempi di revisione delle etichette e rende più difficile pianificare la sostituzione degli imballaggi e l’esaurimento delle scorte. In pratica, ciò che per un produttore europeo può essere un progetto di aggiornamento già impegnativo, per un importatore diventa facilmente un problema di coordinamento tra filiera, documentazione e tempi di commercializzazione.
Per questo motivo, nel caso di cosmetici e detergenti importati, il lavoro dovrebbe iniziare ben prima delle scadenze.
Conclusioni
Se produci o importi detergenti e vuoi capire in anticipo quali effetti possono avere gli aggiornamenti sugli allergeni, sulle etichette e sulla documentazione tecnica, è il momento giusto per muoversi. Un controllo tempestivo delle fragranze utilizzate, dei dati ricevuti dai fornitori e delle tempistiche di aggiornamento può evitare ritardi, ristampe urgenti e criticità commerciali a ridosso di luglio 2026.
Con i nostri servizi di consulenza possiamo supportarti nell’analisi della documentazione, nella verifica degli allergeni da dichiarare, nella revisione di SDS ed etichette e nella pianificazione dell’aggiornamento normativo per cosmetici e detergenti, così da arrivare preparato alle prossime scadenze senza rincorrere l’emergenza.
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