Le schede di sicurezza aggiornate permettono di comunicare al meglio le informazioni sui pericoli e le misure di gestione del rischio.
Le schede dati di sicurezza (SDS) relative a prodotti chimici sono fornite per consentire al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso; agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.
Il regolamento REACH, per assicurare queste attività chiede che la SDS sia aggiornata quando
- si rendono disponibili nuove informazioni sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
- viene rilasciata o rifiutata un’autorizzazione, o viene imposta una restrizione;
- una sostanza è stata inserita nell’elenco di sostanze candidate in attesa di autorizzazione.
È, in ogni caso, utile riesaminare i contenuti di una scheda di dati di sicurezza a intervalli regolari. La versione aggiornata va fornita a tutti i destinatari a cui la sostanza o miscela è stata fornita nei 12 mesi precedenti.
Una scheda dati di sicurezza sarà aggiornata anche in caso di modifica alle prescrizioni del regolamento REACH, che presenta all’allegato II sia le prescrizioni di carattere generale che specifiche per la compilazione di ogni sezione.
Tale allegato ha subito dalla data di pubblicazione del Regolamento REACH tre modifiche:
- la prima apportata dal Regolamento (UE) n. 453/2010, che ha permesso di avere SDS corrispondenti al periodo di transizione introdotto dal Regolamento CLP pubblicato nel 2008,
- la seconda dal Regolamento (UE) n. 2015/830 con cui si adeguavano le SDS alla quinta revisione del GHS e si evitava la possibile confusione derivante dall’entrata in vigore di due emendamenti il 1° giugno 2015,
- la terza introdotta dal regolamento (UE) 2020/878 per allineare le SDS alle recenti prescrizioni per le nanoforme e per gli interferenti endocrini, alla sesta e settima revisione del GHS, all’introduzione del codice UFI.
Il regolamento (UE) 2020/878 si applica dal 1° gennaio 2021, ma poiché imporre alle aziende l’aggiornamento immediato di SDS già compilate secondo le precedenti disposizioni le obbligherebbe a sostenere un onere sproporzionato, le SDS possono continuare ad essere fornite fino al 31 dicembre 2022.
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