Fornitura delle SDS

Modalità di invio delle schede di sicurezza

Il regolamento REACH stabilisce che una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della sostanza o della miscela (art. 31).

Pertanto, la scheda di dati di sicurezza può essere fornita su carta o elettronicamente. In tale contesto la dicitura “deve essere fornita” è intesa come un dovere proattivo a carico del fornitore che consegna effettivamente la SDS (e ogni necessario aggiornamento) piuttosto che renderlo disponibile passivamente, ad esempio su Internet o in modo reattivo consegnandolo su richiesta. Pertanto, il forum dell’ECHA ha convenuto che, ad esempio, la semplice pubblicazione di una SDS (o di un aggiornamento) su un sito web non è considerata come un adempimento dell’obbligo di fornitura. In caso di “fornitura” elettronica della SDS come allegato a un messaggio di posta elettronica in un formato generalmente accessibile a tutti i destinatari sarebbe invece accettabile. Al contrario, l’invio di una e-mail con un collegamento a un sito Web generale in cui è necessario cercare e scaricare la SDS (o l’ultima SDS aggiornata) non è considerato accettabile. La maggior parte delle autorità degli stati membri ritiene che nel caso di invio di un collegamento, questo deve soddisfare le seguenti condizioni:

1) è diretto e porta alla SDS specifica per il prodotto chimico fornito,

2) è affidabile e funzionante, resta attivo in modo continuativo e, preferibilmente, permanentemente

3) Se non è possibile garantire un’attività permanente, il fornitore avvisa il cliente in merito all’ accessibilità temporanea e alla sua durata per consentire al cliente di scaricare la SDS

4) Gli aggiornamenti al link (ad es. dovuti a cambiamenti nel sito web) devono essere attivamente inviati al

cliente

5) Anche gli aggiornamenti della SDS stessa devono essere attivamente comunicati al cliente

6) Non ci dovrebbero essere ostacoli all’accesso all’SDS quando si utilizza il collegamento.

Schede di sicurezza per prodotti non pericolosi e per paesi extra europei

La scheda dati di sicurezza (SDS) è richiesta, in generale, per sostanze e miscele pericolose (il dettaglio dei prodotti per cui è richiesta una SDS è disponibile all’articolo 31 del REACH oppure qui)

Spesso le aziende utilizzano il formato delle SDS come specificato dall’Allegato II al REACH per fornire informazioni su sostanze e miscele per le quali non è richiesta la scheda di dati di sicurezza o per prodotti venduti in paesi extra europei.

Nel primo caso, l’ECHA raccomanda di affermare chiaramente che la SDS non è fornita ai sensi dell’articolo 31 del REACH, ma per facilitare la comunicazione delle informazioni.

Per il caso di prodotti destinati a clienti fuori dalla comunità europea, un fornitore europeo di sostanze e miscele per le quali è richiesta una SDS non ha alcun obbligo ai sensi del REACH di fornire una scheda di dati di sicurezza (SDS) conforme all’allegato II in quanto il REACH definisce “destinatario di una sostanza o di una miscela” un utilizzatore a valle o un distributore a cui viene fornita una sostanza o una miscela. Sia gli utilizzatori a valle che i distributori sono, in linea con le rispettive definizioni di cui all’articolo3, paragrafi 13 e 14, persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità. L’obbligo dell’articolo 31 del REACH di fornire una SDS si applica quindi solo ai destinatari della sostanza o miscela stabiliti nell’UE.

Tuttavia, è da notare che l’obbligo di fornire una SDS conforme a REACH ai clienti non UE, nel contesto dell’esportazione, può sorgere ai sensi di altri atti legislativi. Ad esempio, l’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 689/2008 relativo all’esportazione e all’importazione di sostanze chimiche pericolose, che attua la Convenzione di Rotterdam all’interno dell’UE, richiede alle società che esportano determinate sostanze chimiche pericolose nell’ambito del presente regolamento di fornire SDS conformi quando vengono esportati al di fuori dell’UE.

Un altro esempio può derivare dal regolamento sull’assenso preliminare in conoscenza di causa (regolamento PIC): per sostanze che necessitano di una SDS le informazioni che figurano sull’etichetta e nella scheda informativa sulla sicurezza sono, nei limiti del possibile, riportate nella o nelle lingue ufficiali o in una o più delle principali lingue del paese di destinazione o della zona in cui la sostanza sarà utilizzata, vale a dire che in questi casi la lingua o le lingue in cui deve essere fornita la SDS possono comprendere (ove possibile) lingue che non sono lingue ufficiali in nessuno Stato membro.

LINK UTILI

Video La Scheda Dati di Sicurezza (SDS) – a cosa serve, chi deve fornirla, perchè, quando e come

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