Ultimo aggiornamento 1 Dicembre 2025
Tatuaggi e sicurezza: cosa dice la normativa europea
I tatuaggi non sono più una moda passeggera. Da antica espressione tribale, si sono trasformati in un fenomeno culturale globale, con milioni di persone che scelgono ogni anno di imprimere sulla pelle simboli, scritte o immagini permanenti. Tuttavia, pochi sanno che dietro ogni tatuaggio si nasconde una questione complessa: la regolamentazione degli inchiostri utilizzati.
Nel 2015, la Commissione Europea aveva chiesto all’ECHA di valutare i rischi per la salute delle sostanze chimiche presenti negli inchiostri per tatuaggi e nel trucco permanente e di valutare la necessità di una restrizione a livello UE sul loro utilizzo.
Uno studio ha evidenziato come oltre il 12% della popolazione europea abbia almeno un tatuaggio, e che alcune sostanze chimiche presenti negli inchiostri utilizzati potessero rappresentare rischi significativi per la salute umana, tra cui reazioni allergiche, irritazioni cutanee e possibili effetti cancerogeni. Queste evidenze hanno spinto le autorità a intervenire, portando all’adozione di nuove restrizioni REACH per migliorare la sicurezza dei prodotti impiegati.
In questo articolo analizziamo il quadro normativo europeo che disciplina gli inchiostri per tatuaggi, chiarendo perché non rientrano nella definizione di cosmetico ai sensi Regolamento (CE) n. 1223/2009, quali sono gli obblighi previsti dal Regolamento REACH Regolamento (CE) n. 1907/2006, e come vengono trattati i tatuaggi temporanei, inclusi quelli destinati ai bambini, che in alcuni casi ricadono nella normativa sui giocattoli. In chiusura, uno sguardo al Regolamento (UE) 2023/988 – GPSR), che contribuisce a colmare alcune lacune per i prodotti borderline.
I limiti della definizione di cosmetico secondo il Regolamento (CE) n. 1223/2009
Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 definisce un prodotto cosmetico come:
“Qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere messa a contatto con le parti superficiali del corpo umano […] allo scopo esclusivo o principale di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei” (articolo 2).
Questa definizione chiarisce un punto fondamentale: i cosmetici devono agire sulla superficie del corpo umano. Gli inchiostri per tatuaggi, al contrario, vengono iniettati nel derma tramite aghi, e quindi non possono essere considerati cosmetici.
Questa posizione è stata ribadita anche dal Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori (CSSC), che ha evidenziato come gli inchiostri per tatuaggi:
- implichino una via di somministrazione invasiva;
- possano entrare nel flusso sanguigno;
- espongano l’organismo a potenziali rischi sistemici nel lungo periodo.
Di conseguenza, l’utilizzo di pigmenti coloranti autorizzati nei cosmetici non implica automaticamente che gli stessi siano sicuri o approvati per i tatuaggi. La valutazione della sicurezza, in questo caso, richiede un approccio diverso e più rigoroso.
Il Regolamento REACH: la vera normativa di riferimento (Regolamento (CE) n. 1907/2006)
Nel vuoto lasciato dal regolamento sui cosmetici, è il regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) che fornisce il quadro normativo per gli inchiostri per tatuaggi.
Il Regolamento (UE) 2020/2081 ha modificato l’allegato XVII del regolamento REACH, introducendo una restrizione che copre 4000 sostanze pericolose nei prodotti per tatuaggi e trucco permanente.
La restrizione rigurada le sostanze che:
- sono classificate a livello UE come:
- cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione;
- sensibilizzanti cutanei;
- corrosive per la pelle;
- irritanti cutanei;
- irritanti oculari; o
- dannose per gli occhi.
- sono incluse nel Regolamento sui prodotti cosmetici (CPR (CE) n. 1223/2009) come:
- sostanze vietate nei prodotti cosmetici, ovvero l’Allegato II del CPR.
- sostanze/coloranti elencati nell’Allegato IV del CPR con le seguenti condizioni d’uso:
- da non utilizzare in prodotti applicati sulle mucose;
- da non utilizzare in prodotti per gli occhi;
- consentite solo nei prodotti da risciacquare; e
- altre condizioni, come quelle relative alla purezza, elencate nell’Allegato IV.
Mentre alcuni Stati membri disponevano già di una legislazione nazionale per limitare le sostanze chimiche pericolose negli inchiostri per tatuaggi, le nuove norme a livello UE sono state adottate per proteggere equamente le persone in tutta l’UE, indipendentemente dal paese in cui si tatuano e dal fatto che l’inchiostro sia prodotto o meno nell’UE.
Tale restrizione è in vigore dal 4 gennaio 2022 e per Pigment Blue 15:3 e Pigment Green 7, per i quali la Commissione e gli Stati membri dell’UE hanno concordato una transizione di 24 mesi, a partire dal 4 gennaio 2023.
La restrizione, sebbene riferita alle pratiche di tatuaggio, include «trucco permanente», «tatuaggio cosmetico», «microblading» e «micropigmentazione».
I produttori devono fornire:
- Schede di sicurezza (SDS) per ogni inchiostro (Art. 31 REACH),
- Etichettatura conforme alle avvertenze, alla composizione e alle informazioni sui rischi stabilite dalla restrizione.
Tatuaggi temporanei e trucco a lunga tenuta: quando sono considerati cosmetici?
Accanto ai tatuaggi permanenti, esiste una vasta gamma di prodotti che simulano l’effetto del tatuaggio senza penetrare nel derma. Alcuni esempi includono:
- Decalcomanie temporanee (i cosiddetti “tatuaggi di trasferimento”),
- Eyeliner o rossetti a lunga tenuta con effetto “tattoo”,
- Pigmenti semipermanenti superficiali per sopracciglia e labbra.
Quando questi prodotti sono applicati sulla superficie della pelle e hanno una funzione puramente estetica, rientrano nella definizione di prodotto cosmetico, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1223/2009. In tal caso, devono rispettare tutti gli obblighi normativi previsti, tra cui:
- la notifica CPNP (Cosmetic Products Notification Portal),
- la predisposizione del Product Information File (PIF),
- un’etichettatura conforme all’articolo 19 del Regolamento,
- una valutazione della sicurezza da parte di un valutatore qualificato, secondo l’articolo 10.
Attenzione però: alcuni cosmetici a lunga durata possono contenere gli stessi pigmenti utilizzati negli inchiostri per tatuaggi. In questi casi è fondamentale verificare che i coloranti utilizzati siano autorizzati per uso cosmetico, secondo gli Allegati II (sostanze vietate) e IV (coloranti autorizzati) del Regolamento 1223/2009. L’impiego di pigmenti non conformi rappresenta un rischio sia per la sicurezza del consumatore, sia per la conformità legale del prodotto.
Tatuaggi per bambini: tra cosmetici, giocattoli e sicurezza dei prodotti
Una zona di confine molto interessante è quella dei tatuaggi temporanei per bambini, spesso venduti come gadget, adesivi o allegati a riviste, caramelle, ecc.
In tal caso bisogna tenere n considerazione la Direttiva 2009/48/CE, relativa ai giocattoli.
Il Regolamento (UE) 2023/988 (GPSR): una risposta alle zone grigie
Come abbiamo visto, la regolamentazione dei prodotti legati ai tatuaggi dipende fortemente dalla loro destinazione d’uso e dalla via di somministrazione. Se da un lato gli inchiostri permanenti sono regolati principalmente attraverso REACH, e i cosmetici rientrano nel Regolamento 1223/2009, esiste un’ampia fascia di prodotti che possono sfuggire a una disciplina chiara e univoca.
Per affrontare queste ambiguità, nel 2023 è stato introdotto il nuovo Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, noto come GPSR. Questo regolamento ha l’obiettivo di rafforzare la tutela dei consumatori su tutti i prodotti immessi sul mercato che non sono coperti da normative settoriali specifiche.
Tra le principali novità introdotte, troviamo l’obbligo per gli operatori economici di effettuare una valutazione dei rischi basata sul gruppo target (ad esempio bambini, persone allergiche, soggetti vulnerabili), e una responsabilità estesa lungo la filiera, che coinvolge produttori, importatori, distributori e persino i marketplace online.
Il regolamento introduce anche strumenti moderni di tracciabilità digitale, come l’uso di QR code o etichette intelligenti, per facilitare l’accesso a informazioni sulla sicurezza. Infine, viene potenziato il sistema europeo di allerta rapida, ora chiamato Safety Gate (ex RAPEX), per segnalare prodotti pericolosi e facilitare il ritiro dal mercato.
Il GPSR rappresenta un passo importante verso una maggiore armonizzazione e tutela per quei prodotti che, pur non rientrando chiaramente in una categoria come cosmetici o giocattoli, possono comportare rischi per la salute e devono quindi essere affrontati con criteri di sicurezza equivalenti.
Controlli e vigilanza: cosa succede in caso di non conformità?
I prodotti non conformi possono essere segnalati dalle autorità nazionali (es. Ministero della Salute in Italia) attraverso il sistema Safety Gate. Le segnalazioni più comuni riguardano:
- presenza di pigmenti vietati o non dichiarati,
- assenza di etichettatura in italiano,
- imballaggi senza dati del produttore o dell’importatore.
In Italia, ad esempio, la Circolare Ministeriale del 5 febbraio 1998 (ancora utilizzata in parte come riferimento nazionale in assenza di norme armonizzate) ha stabilito che tutti i negozi di tatuaggi devono utilizzare prodotti tracciabili, con schede di sicurezza e indicazioni di origine. La pratica, a livello di logica, dovrebbe essere estesa in ogni caso a qualsiasi centro di tatuaggi situato sul territorio europeo.
Per i cosmetici l’assenza di notifica CPNP o PIF può comportare il ritiro dal mercato e sanzioni amministrative.
Conclusioni
Gli inchiostri per tatuaggi non sono cosmetici, né dal punto di vista legale né tecnico. L’Unione Europea ha scelto di regolamentarli attraverso il Regolamento REACH, trattandoli come sostanze chimiche potenzialmente pericolose, e non come prodotti per uso estetico superficiale.
Al contrario, i tatuaggi temporanei possono rientrare nella categoria dei cosmetici o dei giocattoli, a seconda della loro destinazione d’uso e del pubblico a cui sono rivolti. La crescente diffusione di prodotti ibridi o borderline impone agli operatori economici – dai produttori ai distributori, fino ai professionisti dell’estetica – una conoscenza solida e aggiornata delle normative applicabili, per evitare errori di classificazione e rischi sanzionatori.
Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2023/988 (GPSR), l’Unione Europea punta a colmare proprio queste zone grigie, garantendo una maggiore tutela dei consumatori, soprattutto dei più vulnerabili.
Per chi lavora nel settore cosmetico, della distribuzione o della produzione, oggi più che mai è fondamentale riconoscere correttamente la categoria normativa del proprio prodotto e attuare buone pratiche di notifica, tracciabilità e sicurezza.
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